1. Il TAR Puglia, sezione di Lecce, con la sentenza gravata, ha respinto il ricorso (e relativi motivi aggiunti) proposto dalla sig.ra Catamo:
- per l’annullamento della determinazione n. 25 in data 18.11.2004, con cui il Responsabile del IV° Settore del Comune di Scorrano ha rigettato l’istanza di rinnovo per l’anno 2004-05 delle autorizzazioni n.24/1985 (somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) e n. 17/1986 (per la vendita di superalcolici) nonché dell’autorizzazione per l’esercizio di discoteca (rilasciata il 21.12.1991);
- per la declaratoria del silenzio assenso formatosi sulla richiesta di agibilità delle opere oggetto dell’autorizzazione in sanatoria n. 1 del 10.6.2003.
- per l’annullamento degli atti comunali n.10462/2005 e n. 10798/2005, con i quali è stato di nuovo negato il rinnovo delle autorizzazioni nonostante l’intervenuta verifica di conformità delle opere oggetto di sanatoria in data 2.5.2005 ed il rilascio del certificato di agibilità del fabbricato adibito a discoteca in data 30.6.2005 (motivi aggiunti).
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la ricorrente originaria, facendo presente che era titolare delle autorizzazioni n.24/1985 (somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) e n. 17/1986 (per la vendita di superalcolici) nonché dell’autorizzazione per l’esercizio di discoteca (rilasciata il 21.12.1991); che tali autorizzazioni le erano state regolarmente rinnovate fino alla domanda di rinnovo del 16.12.1993, alla quale il Comune aveva opposto una totale inerzia; che adito il TAR Puglia-Lecce, questi con sentenza n. 588/1997 riconobbe l’avvenuta formazione del silenzio assenso (con conferma in appello con decisione sez. V n.7117/2003); che proposto ricorso per esecuzione del giudicato, il TAR lo accolse con sentenza n. 5247/2004, cui si adeguò il Responsabile comunale del Settore con ordinanza n.43 del 18.10.2004 riconoscendo l’avvenuta formazione del silenzio assenso; che infine il Comune le negò nuovamente il rinnovo delle licenze con la determinazione n.25 del 18.11.2004, impugnata davanti al TAR, con proposizione anche di motivi aggiunti.
L’appellante ha quindi dedotto quanto segue:
- l’istante ha ottenuto fin dal 1985 il certificato di agibilità dell’immobile, che per&ogra