1. Nel primo motivo, intitolato ""erronea applicazione dell'art. 1453 c.c.: consegna di aliud pro alio", i ricorrenti sostengono che, nella specie, ricorreva la ipotesi della consegna di aliud pro alio essendo l'immobile oggetto della vendita non commerciabile e non abitabile e, quindi, del tutto inidoneo a svolgere la sua normale funzione economico-sociale, da cui non si può prescindere l'identificazione del genus. L'inidoneità del bene all'uso cui era destinato lo rendeva appartenente ad un tipo diverso da quello dedotto in contratto, per cui nella specie, era proponibile la normale azione di risoluzione sottratta al termine prescrizionale di cui agli artt. 1453 e 1497 c.c..
Il motivo è inammissibile.
1.a. Come si rileva dall'esordio della motivazione della sentenza di appello, il Tribunale aveva collocato il dies a quo per la prescrizione dell'azione nel momento (anteriore al giudizio) in cui gli acquirenti, avevano ricevuto la lettera (11.10.1989) dell'avvocato del loro promissario acquirente (Graziani) ovvero in quello (successivo al