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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 27/07/2006, n. 17140
Edilizia e immobili - Compravendita - Vendita di immobile destinato ad abitazione - Difformità dal progetto - Vendita di "aliud pro alio" - Configurabilità - Esclusione - Condizioni e limiti.In materia di vendita di immobile destinato ad abitazione, la mera difformità dell'immobile realizzato rispetto al progetto approvato non è sufficiente ad integrare l'ipotesi della conseg |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto del 20.8.1989 Gori Giovanni Rinaldo ed Franchini Elisabetta promisero di vendere a Mauro Graziani, per il prezzo di L. 190.000.000, un fabbricato per civile abitazione sito in Pietrarubbia. Il promittente acquirente, avendo accertato l'esistenza di rilevanti difformità dell'edificio rispetto al progetto approvato, comunicò di ritenersi sciolto dal contratto. Di conseguenza il Gori e la Franchini, con atto di citazione del 4 marzo 1988, convennero innanzi al Tribunale di Urbino Catenacci Renato e Calli Lidia, dai quali, con atto notarile d |
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MOTIVI DELLA DECISIONE1. Nel primo motivo, intitolato ""erronea applicazione dell'art. 1453 c.c.: consegna di aliud pro alio", i ricorrenti sostengono che, nella specie, ricorreva la ipotesi della consegna di aliud pro alio essendo l'immobile oggetto della vendita non commerciabile e non abitabile e, quindi, del tutto inidoneo a svolgere la sua normale funzione economico-sociale, da cui non si può prescindere l'identificazione del genus. L'inidoneità del bene all'uso cui era destinato lo rendeva appartenente ad un tipo diverso da quello dedotto in contratto, per cui nella specie, era proponibile la normale azione di risoluzione sottratta al termine prescrizionale di cui agli artt. 1453 e 1497 c.c.. Il motivo è inammissibile. 1.a. Come si rileva dall'esordio della motivazione della sentenza di appello, il Tribunale aveva collocato il dies a quo per la prescrizione dell'azione nel momento (anteriore al giudizio) in cui gli acquirenti, avevano ricevuto la lettera (11.10.1989) dell'avvocato del loro promissario acquirente (Graziani) ovvero in quello (successivo al |
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P.Q.M.La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, che liquida in complessivi |
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