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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 20/08/1990, n. 8450
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon citazione 6 gennaio 1981 Pasquale Coia, sull'assunto che aveva promesso in vendita a Fanny Giai un appartamento in Cassino, Via Cristoforo Colombo, con l'obbligo per la promissaria di versare, al momento della stipulazione dell'atto pubblico da effettuarsi entro il 29 maggio 1980 la somma, a saldo, di lire 33 milioni e che la predetta Giai, ancorché invitata, non era comparsa avanti al Notaio indicato per la relazione dell'atto traslativo, ne' aveva pagato il saldo prezzo, mentre continuava a detenere l'immobile nel quale era stata immessa fin dalla stipula del preliminare, conveniva, con l'atto di cui sopra, la indicata Giai avanti al Tribunale di Cassino, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta e la condanna di questa al rilascio dell'immobile e ai danni per il godimento del bene e la sua usura, oltre ri |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1454. 1455. 1457, 1475, 1476, 1477 e 1490 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. la ricorrente deduce che non poteva essere considerato "grave" il suo inadempimento per non essersi presentata al Notaio il 29 maggio 1980, atteso che era stata convocata avanti allo stesso con un preavviso di soli sei giorni. Oltretutto la Corte aveva violato l'art. 1454 c.c. per il quale il termine minimo per adempiere è di 15 giorni. D'altronde il Coia, ai fini della stipula del definitivo, doveva essere in grado di consegnare alla compratrice la documentazione relativa alla cosa venduta, adempimento cui non avrebbe potuto assolvere, posto che l'immobile, a quell'epoca, era privo del certificato di abitabilità e non censito in catasto. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 221 R.D. 27.7.1934 n. 1265, in riferimento all'art. 1460 c.c. e 360 n. 3 e 5 c.p.c., assume che essendo il certificato di abitabilità un presupposto necessario del contratto di compravendita di un immobile destinato ad abitazione, la sua mancanza non poteva essere surrogata dalla conoscenza della acquirente, trattandosi di un presupposto di ordine pubblico e pertanto irrinunciabile. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. nonché degli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 legge 27 luglio 1978 n. 392 (equo canone), in riferimento allo art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. la ricorrente deduce che la Corte aveva accolto una domanda di pagamento di c |
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P.Q.M.La Corte: rigetta il ricorso. |
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