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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 14/11/2002, n. 16024
VENDITA - PROMESSA DI VENDITAImmobile - Promissario venditore - Domanda di risoluzione - Promissario acquirente - Eccezione di inadempimento - Mancanza del certificato di abitabilità - Conoscenza della situazione da parte del |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione notificato il 09.05.1993, i coniugi Bruno e Lucia Masi. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Velletri la soc. Collina del Sole s.r.l. ed esponevano che in data 22.3.1993 Bruno Masi aveva stipulato con la società contratto preliminare di compravendita di un locale sito in Albano Laziale, via Vivaldi n. 5/15, per il prezzo di L. 295 milioni, di cui L. 80 milioni versati a titolo di caparra confirmatoria al momento del preliminare; L. 80 milioni da pagarsi in data 31.3.1993 all'immissione in possesso e il saldo di L. 135 milioni alla stipula del contratto definitivo entro il 5.6.1993; che il Masi, ottenuta il iscrizione all'esercizio dell'attività commerciale, aveva comunicato in data 25.3.1993 di essere pronto a riceversi il locale, indicando contemporaneamente il notaio per la stipula dell'atto pubblico e chiedendo in visione gli atti amministrativi di regolare costruzione; che la soc. Collina del Sole aveva trasmesso la documentazione riguardante un locale limitrofo, informando altresì che il mancato rilascio del certificato di agibilità non avrebbe impedito la stipula del contratto definitivo e il rilascio della licenza commerciale; che di fronte a tale comportamento inadempiente della so |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon unico articolato motivo la società ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione dell'art. 1460 c.c. per non avere la sentenza impugnata verificato se il comportamento del Masi era giustificato in base al principio "inadimplenti non est adimplendum", non sussistendo da parte della promittente venditrice alcuna violazione dei suoi obblighi contrattuali. Al riguardo la ricorrente deduce che l'unico impegno assunto dalla società era quello dell'espletamento di tutte le pratiche necessarie per ottenere il certificato di abitabilità (agibilità) e l'accatastamento dell'immobile a proprie spese. Non era previsto che tale documentazione dovesse essere conseguita prima della stipula dell'atto pubblico ne' la società si era mai rifiutata o aveva omesso di eseguire la prestazione dovuta. Malgrado ciò la Corte d'appello ha ritenuto di individuare la responsabilità della società per mancata stipula dell'atto defi |
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P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezione della |
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