Con il 1 motivo il ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, concernente la destinazione del locale.
Si duole in particolare che la corte di merito abbia immotivatamente ravvisato la sussistenza della sua "intenzione" di ottenere il mutamento della destinazione d'uso contrattualmente pattuita dell'immobile allo scopo di "aprire un esercizio commerciale destinato alla vendita al pubblico", per poter a fine rapporto locatizio così conseguire quell'indennità di avviamento che in sede di negoziazione era rimasta viceversa esclusa.
Deduce che la Corte d'Appello di Cagliari ha valorizzato la deposizione testimoniale di un funzionario comunale al riguardo invero inidonea; che non vengono nel caso in rilievo i contatti con il pubblico; che non sono stati considerati i contratti, prodotti in atti, da lui stipulati con imprese quali la Cadey, Fior di loto ed Ulrich, delle quali era divenuto concessionario, svolgendo pertanto un'attività che "contrasta" con la vendita al pubblico. Sostiene che tale giudice avrebbe dovuto considerare che (anche) per utilizzare il locale ad uso deposito di merci è invero necessaria la certificazione da parte dell'Ufficiale sanitario del Comune, oltre al fatto che la stessa società locatrice aveva costruito su sua richiesta bagno e antibagno, nonché apposto delle zanzariere, stante la necessità di assicurare la necessaria protezione e la salubrità dell'immobile locato.
Con il 2 motivo, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all'art. 221 del citato (T.U. delle Leggi Sanitarie), il ricorrente invoca l'autorità della pronunzia Cass., Sez. Un. Pen., 6/7/1996, n. 6818 (Timpani), ove si è affermato essere la licenza di abitabilità necessaria anche nel caso in cui un edificio venga destinato ad usi diversi da quello abitativo, non essendo il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4 (unica fonte normativa che distingueva tra "certificato di abitabilità" e "certificato di agibilità", riservando il primo agli immobili destinati ad uso abitativo ed il secondo a quelli utilizzati in modo diverso), più in vigore sin dal 28 luglio 1994, dal tempo cioè di efficacia del D.P.R. n. 425 del 1994, il quale tale distinzione ha soppresso prescrivendo che ai fini dell'utilizzabilità - in tutto o in parte - degli edifici il proprietario è tenuto a richiedere il certificato di abitabilità.
Con il 3 motivo, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento agli artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla clausola contrattuale riguardante la destinazione dell'immobile locato ad uso "deposito merci", il ricorrente lamenta in particolare l'apoditticità e l'infondatezza della distinzione dalla Corte d'Appello operata tra "deposito merci" e "deposito commerciale", ribadendo il proprio diritto ad ottenere in ogni caso un locale a norma di legge ed oggettivamente idoneo alla sua naturale utilizzazione.