Il sig. Michelangelo Giannetti, con istanza del 10 marzo 2011 chiedeva al Comune di Venosa, in qualità di condomino di un fabbricato sito in via monsignor Briscese, l’ostensione e l’estrazione di copia del permesso di costruire n. 1 del 27/1/2011 rilasciato ai coniugi sigg.ri Spiniello Luca e Loffredo Liliana nonché il certificato di agibilità e le altre autorizzazioni con cui è stato assentito l’uso a studio professionale del piano seminterrato di proprietà dei suddetti coniugi, sito nell’immobile suindicato.
Il Comune di Venosa, dopo aver notiziato della richiesta di accesso i sigg.ri Spiniello - Loffredo, con provvedimento del 18 marzo 2011 n.5323 comunicava al sig. Giannetti il rigetto dell’istanza di accesso, stante l’opposizione manifestata dai citati controinteressati.
Il Giannetti impugnava innanzi al Tar per la Basilicata il citato provvedimento di diniego, denunciandone la illegittimità per violazione dei principi sulla trasparenza e l’accesso ai documenti recati dalla legge sul procedimento, nonché per carenza di motivazione, con richiesta di condanna del Comune intimato ad ostendere e rilasciare copia dei documenti richiesti .
L’adito Tar con sentenza n. 474/2011, pronunciandosi sul proposto ricorso, lo dichiarava in parte improcedibile e in parte inammissibile e in altra parte ancora lo accoglieva con l’ ordine al Comune di Venosa di “ostendere il richiesto certificato di agibilità, ove rilasciato”.
I sigg.ri Spiniello - Lofferdo hanno impugnato tale sentenza in parte qua, ritenuta errata ed ingiusta, affidando al proposto gravame, le seguenti censure:
1) Illegittimità della sentenza. Eccesso di potere per errata motivazione nonché per evidente illogicità;
2) Errata applicazione del principio di soccombenza sulle spese.