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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 06/08/1999, n. 14
L. R. Lazio 06/08/1999, n. 14
L. R. Lazio 06/08/1999, n. 14
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 06/08/2007, n. 13
- L.R. 10/07/2007, n. 10
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- L.R. 23/11/2006, n. 18
- L.R. 23/11/2006, n. 17
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- L.R. 23/10/2006, n. 13
- L.R. 28/04/2006, n. 4
- L.R. 17/02/2005, n. 9
- L.R. 14/02/2005, n. 7
- L.R. 27/01/2005, n. 6
- L.R. 06/12/2004, n. 17
- L.R. 02/09/2003, n. 28
- L.R. 18/04/2003, n. 12
- L.R. 28/10/2002, n. 39
- L.R. 18/09/2002, n. 32
- L.R. 16/04/2002, n. 8
- L.R. 20/12/2001, n. 40
- L.R. 03/08/2001, n. 18
- L.R. 10/05/2001, n. 10
- L.R. 12/01/2001, n. 2
- L.R. 13/04/2000, n. 23
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TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI |
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Capo I - Finalità e definizione della disciplina |
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e della |
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Art. 2 - (Definizione della disciplina)1. Per la finalità di cui all’articolo 1 la presente legge: a) detta disposizioni generali per la razionale organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi attinenti alle materie di competenza della Regione e per la piena integrazione del sistema regionale e locale, determinando: 1) il ruolo della Regione e degli enti locali; 2) i criteri per la ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra i vari enti istituzionali di governo; 3) le procedure per l’individuazione degli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi nelle singole materie e gli incentivi tesi a promuovere forme di gestione associata degli enti locali operanti in tali ambiti; 4) le modalità di assegnazione agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi delle necessarie risorse umane, |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - Ruolo della Regione e degli enti locali |
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Art. 3 - (Ruolo della Regione)1. La Regione esercita essenzialmente la funzione legislativa e regolamentare nonché le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva e controllo relativamente alle materie complessivamente conferite dallo Stato, provvedendo a: a) emanare la disciplina normativa delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi quadro nazionali e del principio di autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, ovvero norme di organizzazione, ivi compresa la subdelega, e di spesa e, ove previsto, norme di attuazione per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati; b) promuovere e realizzare il riordino territoriale secondo le procedure |
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Art. 4 - (Ruolo della provincia)1. La provincia esercita, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza nell’ambito delle materie ad essa conferite, le funzioni di programmazione provvedendo, secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modifiche e dalle specifiche leggi regionali di settore a: a) promuovere e coordinare le proposte degli enti locali ai fini della determinazione degli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, nonché degli eventuali obiettivi settoriali; b) adottare, in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera a), ove esistenti, il piano territoriale di |
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Art. 5 - (Ruolo del comune)1. Il comune esercita la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato, ad eccezione di quelli che la presente legge e le relative norme integrative espressamente riservano alla Regione o conferiscono ad altri enti locali ed alle autonomie funziona |
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Art. 6 - (Ruolo della città metropolitana e dei comuni metropolitani)1. La Città metropolitana di Roma, dal momento della sua istituzione, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi provinciali di cui all’articolo 4 nonché le funzioni e i compiti amministrativi comunali di cui all’articolo 5, comma 1, che saranno ad essa conferiti, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, dalla legge regionale da emanarsi ai sensi dell’ |
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Art. 7 - (Ruolo della comunità montana)1. La comunità montana esercita, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza nell’ambito delle materie ad essa conferite, le funzioni di programmazione concorrendo, secondo le procedure previste dall’apposita legge regionale e dalle specifiche leggi regionali di settore, alla determinazione degli ob |
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Capo II - Criteri per la ripartizione delle funzioni |
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Art. 8 - (Ripartizione delle funzioni)1. Ai fini dell’organizzazione prevista dall’articolo 1 si provvede a: a) ripa |
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Art. 9 - (Criteri)1. La ripartizione di cui all’articolo 8 è effettuata secondo i seguenti criteri: a) indicazione tassativa delle funzioni e dei compiti amministrativi da riservare alla Regione in quanto attengano ad esigenze di carattere unitario; b) conferimento ai diversi livelli di governo locale di tutte le altre funzioni e compiti ammin |
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Capo III - Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni e dei compiti. Interventi per promuovere forme di gestione associata |
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Art. 10 - (Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni)1. Fermo restando il conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai diversi livelli di governo locale operato in sede di ripartizione ai sensi dell’articolo 9, l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti stessi da parte dei comuni di minore dimensione e di norma quelli con meno di diecimila abitanti è affidato, per specifiche materie, alla gestione associata in ambiti territoriali ottimali, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del d.lgs. 112/1998. 2. A tale fine il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, individua, per le varie materie comprese nei settori organici di cui ai titoli III, IV, V e VI, ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, previamente concordati in sede di conferenza Regione - autonomie locali sulla base di un modello di coerenza territoriale definito dal Sistema Statistico regionale (SI.STA.R.) tenendo conto dei seguenti elementi: a) dimensione demografica dei comuni co |
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Art. 11 - (Area metropolitana)1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 9, comma 3, fino alla istituzione della Città metropolitana di Roma, la Regione, |
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Art. 12 - (Interventi regionali per favorire forme di gestione associata tra comuni)1. Nelle more di una disciplina organica tesa a promuovere la riorganizzazione sovracomunale di servizi, funzioni e strutture e ad introdurre gli ambiti ottimali individuati in base all’articolo 10, la Regione concede contributi ai comuni, n |
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Capo IV - Omissis
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Capo V - Indirizzo e coordinamento, direttiva. Servizio generale di monitoraggio. Poteri sostitutivi |
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Art. 17 - (Indirizzo e coordinamento, direttiva)1. La Giunta regionale adotta, con apposita deliberazione, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, e sentita la competente commissione consiliare permanente, gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), in coerenza con l’indirizzo politico, sociale ed economico determinato dal Consiglio regionale, anche con riferimento agli obiettivi |
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Art. 18 - (Servizio generale di monitoraggio)1. La Regione attiva un servizio generale di monitoraggio dell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali finalizzato all’esercizio dei poteri regionali di indirizzo e coordinamento, di direttiva e di sostituzione e all� |
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Art. 19 - (Poteri sostitutivi)1. La Giunta regionale, in caso di accertata e persistente inerzia o inadempimento da parte degli enti locali e delle loro forme associative nell’esercizio delle funzioni loro conferite, nel compimento di atti o provvedimenti obbligatori, es |
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Capo VI - Strumenti di raccordo istituzionale, di cooperazione e di concertazione sociale |
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Art. 20 - (Conferenza permanente Regione-autonomie locali) |
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Art. 21 - (Conferenza metropolitana)1. Al fine di dare sollecita attuazione alle disposizioni del capo VI della l. 142/1990, presso la Provincia di Roma è istituita la conferenza metropolitana, composta dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della provincia, dai sindaci dei comuni compresi nella provincia e da tre consiglieri regionali designati, con voto limitato a due preferenze, dal Consiglio regionale. 2. La conferenza metropolitana è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, che convoca le sedute e fissa l’ordine del giorno, d’intesa con il Presidente della Provincia di Roma e con il Sindaco di Roma. 3. La conferenza metropolitana adotta le proprie deliberazioni in presenza di metà più uno dei componenti, con il voto favorevole di metà più uno dei |
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Art. 22 - (Consiglio regionale dell’economia e del lavoro) |
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Art. 22-bis - (Coordinamento tra gli organismi di cooperazione e di concertazione)1. Qualsiasi forma di cooperazione e di concertazione, a livello sia istituzionale che economico sociale, connessa all’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi nei se |
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Art. 23 - (Cooperazione e contrattazione programmata)1. La Regione favorisce la cooperazione e la concertazione fra lo Stato, la Regione medesima, gli enti locali, le autonomie funzionali, le parti sociali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, allo scopo di garantire una coordinata partecipazione al perseguimento degli obiettivi contenuti nella programmazione statale e regionale, nonché alle iniziative adottate n |
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Art. 23-bis - (Altri strumenti della programmazione negoziata)1. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, della Regione e degli enti locali possono essere regolati sulla base dei seguenti ulteriori strumenti della programmazione negoziata regionale: a) l'accordo quadro di sviluppo territoriale; b) il programma i |
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Art. 23-ter - (Accordo quadro di sviluppo territoriale, programma integrato di sviluppo locale, contratto di recupero produttivo e patto locale per il turismo e per l'artigianato)1. L'accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) è finalizzato a definire un programma condiviso di interventi per l'attuazione delle politiche regionali, mediante: a) il coordinamento dell'azione pubblica dei diversi livelli istituzionali coinvolti; b) il raccordo, la razionalizzazione e l'integrazione delle risorse pubb |
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Art. 24 - (Osservatorio sull’attuazione del decentramento amministrativo)1. È istituito presso la presidenza della Giunta regionale l’osservatorio sull’attuazione del decentramento amministrativo, di seguito denominato Osservatorio. 2. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da: a) il Presidente della Giunta regionale; b) un rappresentante indicato dalla delegazione regionale dell’ANCI; c) un rappresentante indicato dall’URPL; d) un rappresentante |
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Capo VII - Ruolo delle autonomie funzionali, delle cooperative, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni |
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Art. 25 - (Ruolo delle autonomie funzionali)1. Ferme restando le specifiche disposizioni contenute nel titolo III, capo XI, sezione I, relative alle Camere di Commercio, Indust |
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Art. 26 - (Ruolo delle cooperative)1. La Regione, ai sensi dell’articolo 45 della Costituzione, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne assicura le finalità nelle sue varie forme e nei relativi |
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Art. 27 - Art. 28 - Omissis
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Capo VIII - Servizi di consulenza e assistenza. Formazione. Sistema informativo automatizzato |
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Art. 29 - (Consulenza)1. La Regione attiva servizi di consulenza agli enti locali per fornire, su richiesta degli enti medesimi, preventivi elementi valutativi in ordine all’adozione di atti o provvedimenti rientranti nella competenza dei rispettivi organi istituzionali. 2. Per il |
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Art. 30 - (Assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa)1. La Regione assicura adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa agli enti locali per l’eserciz |
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Art. 31 - (Formazione)1. La Regione, avvalendosi degli istituti regionali di formazione: I.R.FO.D. Lazio, di cui alla legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1, A.C. JEMOLO, di cui alla legge regionale 11 l |
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Art. 32 - (Sistema informativo automatizzato)1. Ferma restando la disciplina del sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24, della legge 23 agosto 1988, n. 400), e del sistema statistico regionale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47, la Regione e gli enti locali assicurano, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle |
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TITOLO III - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
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Capo I - Ambito di applicazione |
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Art. 33 - (Oggetto)1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra la Regione, gli enti locali e |
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Capo II - Agricoltura |
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Art. 34 - (Oggetto)1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia “agricoltura” attengono alle attività agricole, alle foreste re |
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Art. 35 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) le attività di supporto tecnico di rilevanza regionale per le compensazioni al reddito previste da normative comunitarie e nazionali; b) la definizione dei criteri per la realizzazione degli interventi di irrigazione e delle infrastrutture rurali; c) i sistemi informativi, telematici e le banche dati relativi alle attività del settore; d) l’Agenzia regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e gli altri enti dipendenti dalla Regione operanti nel settore; e) i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario, ed in particolare, il riparto tra gli stessi delle disponibilità finanziarie relative al credito agevolato, la definizione dei parametri e dei criteri ad esso relativi, la liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli interessi su prestiti e mutui; f) la concessione degli incentivi e l’attuazione degli interventi qualificati d’interesse regionale, nonché la determinazione dei criteri per la concessione degli incentivi e l� |
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Art. 36 - (Funzioni e compiti delle province)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, commi 1, 3 e 4 e nell’articolo 39, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo 4, le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) l’espressione del parere per le attività di assistenza tecnica a livello regionale o interprovinciale di cui all’articolo 35, comma 1; |
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Art. 37 - (Funzioni e compiti dei comuni)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3 e nell’articolo 39, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo 5, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: |
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Art. 38 - (Funzioni e compiti delle comunità montane)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 7, comma 1, e nell’articolo 39, è delegato alle comunità montane, con riferimento al proprio ambito territoriale, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo 7, l’esercizio delle funzioni e dei |
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Art. 39 (Conferimento di ulteriori funzioni e compiti agli enti locali)1. Tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia agricoltura, conferiti dallo Stato alla Regione con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Confe |
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Capo III - Artigianato |
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Art. 40 - (Oggetto)1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "artigianato", attengono alla produzione di beni e servizi in forma |
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Art. 41 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative alle attività di settore; a-bis) la gestione dell’albo delle imprese artigiane; N101 |
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Art. 42 - (Funzioni e compiti dei comuni)1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: |
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Capo IV - Industria |
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Art. 44 - (Oggetto)1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "industria" attengono alle attività svolte in forma imprenditorial |
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Art. 45 - (Funzioni e compiti della Regione)1.Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione dei criteri per la programmazione, l'individuazione e la realizzazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, e per la gestione dei servizi relativi alle aree stesse non demandata ai consorzi industriali; b) i sistemi informativi e telematici e le banche dati relativi alle attività del settore; c) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali; d) il coordinamento ed i |
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Art. 46 - (Funzioni e compiti delle province)1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti la produzione di mangimi semplici, composti, complet |
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Art. 47 - (Funzioni e compiti dei comuni)1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: |
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Capo IV - Industriaomissis
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Capo V - Energia
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Art. 49 - (Oggetto)1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia “energia” attengono alle attività finalizzate alla ricerca, al |
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Art. 50 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la promozione di azioni dirette a: 1) la riduzione dei consumi energetici e all’innalzamento dei livelli di razionalizzazione e di efficienza energetica; 2) lo sviluppo ed all’uso delle fonti rinnovabili di energia o assimilate ed alla loro integrazione con le attività produttive, economiche ed urbane; |
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Art. 51 - (Funzioni e compiti delle province)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) l’adozione dei programmi d’intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico; b) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l’uso delle fonti rinnovabili di energia di cui all’articolo 52, comma 1, lettera d), in relazione ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma; c) l’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio degli i |
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Art. 52 - (Funzioni e compiti dei comuni)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) il controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nella l. 10/1991, in relazione al progetto delle opere; |
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Capo VI - Miniere e risorse geotermiche |
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Art. 53 - (Oggetto)1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia “miniere e risorse geotermiche” attengono alla ricerca ed alla |
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Art. 54 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti l’espressione del parere ai fini della dichiarazione da parte dello Stato di aree indiziate di minerale. 2. È altresì riservato alla Regione l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato, concernenti: a) il rilascio delle autorizzazioni ai fini della ricerca e delle concessioni pe |
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Art. 55 - (Funzioni e compiti dei comuni)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attri |
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Capo VII - Acque minerali e termali |
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Art. 56 - (Oggetto)1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia “acque minerali e termali” attengono alla ricerca ed all’util |
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Art. 57 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) i permessi di ricerca e la concessione di coltivazione del |
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Art. 58 - (Funzioni e compiti delle province)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel c |
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Art. 59 - (Funzioni e compiti dei comuni)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previs |
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Capo VIII - Cave e torbiere |
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Art. 60 - (Oggetto)1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia “cave e torbiere” attengono alla ricerca ed alla coltivazione d |
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Art. 61 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione dei criteri a cui sono tenuti ad adeguarsi i comuni per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c); b) il rilascio dei provvedimenti di concessione ai s |
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Art. 62 - (Funzioni e compiti delle province)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel c |
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Art. 63 - (Funzioni e compiti dei comuni)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cu |
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Capo IX - Fiere e mercati commercio |
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Sezione I - Ambito di applicazione |
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Art. 64 - (Oggetto)1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia “fiere e mercati” attengono a tutte le strutture, servizi ed attività riguardanti l’istituzione, l’ordinamento e lo s |
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Sezione II - Fiere e mercati |
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Art. 65 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione dei criteri e delle modalità per l’istituzione, l’ampliamento, la regolamentazione e la gestione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari e dei criteri relativi alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di mercato, all’attività di vigilanza, al servizio igienico-sanitario e ai servizi ausiliari; |
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Art. 66 - (Funzioni e compiti delle province) |
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Art. 67 - (Funzioni e compiti dei comuni)1.Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) la formulazione di proposte circa la localizzazione dei centri merci; N120 |
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Art. 68 - (Funzioni e compiti delle comunità montane)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 7, comma 1, le comunità montane esercitano, in conformità a quanto previsto nel |
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Sezione III - Commercio |
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Art. 69 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la definizione dei criteri e dei requisiti qualitativi, inclusi quelli urbanistic |
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Art. 70 - (Funzioni e compiti delle province) |
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Art. 71 - (Funzioni e compiti dei comuni)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l’individuazione, mediante l’adeguamento dei propri strumenti urbanistici, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 69, comma 1, lettera a): 1) delle modalità di applicazione dei requisiti qualitativi, urbanistici ed edilizi per gli insediamenti commerciali, compresa la disciplina di destinazione d’uso degli immobili, ai fini della localizzazione di vendita; |
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Art. 72 - (Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti)1. Alla ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di “commercio” |
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Capo X - Turismo e industria alberghiera |
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Art. 73 - (Oggetto)1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia “turismo ed industria alberghiera” attengono a tutti i servizi, |
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Art. 74 - (Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti)1. All’ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di “turismo” s |
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Art. 75 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4 nonché all'articolo 77, comma 3-bis, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l'adozione del Piano triennale per lo sviluppo del turismo; N129 a-bis) l'attuazione degli interventi riservati alla Regione dal Piano triennale per lo sviluppo del turismo, nonché la definizione e l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, a valenza turistica, lo sviluppo e la valorizzazione di destinazioni turistiche da realizzarsi anche mediante società in house providing partecipate dalla Regione, agenzie regionali e forme di partenariato pubblico-privato; N130 a-ter) l’elaborazione ed il coordinamento dell’attuazione dei programmi d’intervento previsti dall’Unione europea o da leggi statali; N56 a-quater) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici; N56 b) la determinazione dei requisiti minimi funzionali e strutturali per la classificazione delle strutture ricettive nonché per la classificazione degli stabilimenti balneari; N57 c) l’agevolazione dell’accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito; N57 d) il coordinamento e l'indirizzo in r |
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Art. 76 - (Funzioni e compiti delle province)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge, concernenti: a) N138 |
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Art. 77 - (Funzioni e compiti dei comuni e di Roma Capitale)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega ai sensi del comma 2 e, in particolare, quelli concernenti: a) l’individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale; b) la vigilanza sull’attività delle professioni turistiche, salvo quanto previsto all’articolo 75, comma 1, lettera f); |
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Capo XI - Omissis
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Sezione II - Sportello unico per le attività produttive ed assistenza alle imprese |
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Art. 83 - (Sportello unico per le attività produttive)1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del d.lgs. 112/1998, i comuni, singoli o in forma associata, anche con altri enti locali, esercitano le funzioni di cui all'articolo 47, comma 1, mediante la costituzione di un'unica struttura cui è affidato l'intero procedimento. 2. La struttura di cui al comma 1 assicura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, alla realizzazione, all'ampliam |
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Art. 84 - (Attività di coordinamento e di miglioramento dell'assistenza alle imprese)1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni e compiti di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese da parte dei comuni, di cui all'articolo 47, comma 1. |
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Art. 85 - Art. 90 - Omissis
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TITOLO IV - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
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Capo I - Ambito di applicazione |
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Art. 91 - (Oggetto)1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle |
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Capo II - Territorio, urbanistica e bellezze naturali |
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Art. 92 - (Oggetto)1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia “territorio ed urbanistica” attengono alla disciplina dell’us |
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Art. 93 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la redazione, attraverso i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale; b) l’annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualche modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse; c) la sospensione dei lavori e la demolizione di opere eseg |
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Art. 94 - (Funzioni e compiti delle province)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) la verifica di compatibilità del regolamento edilizio rispetto ai criteri regio |
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Art. 95 - (Funzioni e compiti dei comuni)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la subdelega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l’adozione del regolamento edilizio; b) la formazione dei comparti edificatori; c) le autorizzazioni alle lottizzazioni; |
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Capo III - Edilizia residenziale pubblica |
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Art. 96 - (Oggetto)1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia “edilizia residenziale pubblica” attengono alla programmazione, |
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Art. 97 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, di seguito denominata ERP, l’adozione dei piani annuali di intervento edilizio ed il concorso all’elaborazione di programmi di ERP aventi interesse a livello nazionale; b) la ripartizione degli interventi per ambiti territoriali e la determinazione della quota dei fondi da ripartire per gli interventi di nuova edilizia e di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché la determinazione delle tipologie di intervento, compresi i programmi integrati, di recupero urbano e di r |
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Art. 98 - (Funzioni e compiti dei comuni)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, ivi comprese l’elaborazione e l’emanazion |
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Capo IV - Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti |
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Sezione I - Ambito del conferimento |
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Art. 99 - (Oggetto)1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia “protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambient |
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Sezione II - Protezione della natura e dell’ambiente |
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Art. 100 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione di linee programmatiche ai fini dell’adozione dei piani di settore in materia di difesa dell’ambiente, in cui sono indicati le priorità, il coordinamento degli interventi e la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi stessi; a-bis) la gestione forestale sostenibile integrata con la tutela del territorio e del paesaggio, con la conservazione della biodiversità e con la prevenzione dei processi di degrado naturali e antropici in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e successive mo |
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Art. 101 - (Funzioni e compiti delle province)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge fatta salva la delega di cui al comma 3, concernenti: |
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Art. 101-bis - (Funzioni e compiti dei comuni) |
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Art. 102 - (Funzioni e compiti delle comunità montane) |
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Art. 103 - (Ripartizione di funzioni e compiti in materia di attività a rischio di incidente rilevante)1. Alla ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di attività a rischio di inc |
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Art. 103-bis - (Individuazione delle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento” e successive modifiche) |
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Sezione III - Aree naturali protette |
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Art. 104 - (Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui alla presente sezione |
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Sezione IV - Inquinamento delle acque |
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Art. 105 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l’identificazione dei corpi idrici significativi e la classificazione degli stessi secondo classi di qualità, nonché l’adozione di misure per il raggiungimento od il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale; b) l’identificazione dei corsi d’acqua a specifica destinazione funzionale e la tenuta di appositi elenchi, nonché l’adozione di programmi per mantenere od adeguare la qualità delle acque a specifica destinazione funzionale all’obiettivo di qualità di specifica destinazione; c) l’adozione di programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico ed a valutare l’impatto antropico esercitato sul medesimo nonché l’adozione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all’interno di ciascun bacino idrografico; d) la disciplina degli scarichi in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e dei valori limite di emissione definiti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acq |
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Art. 106 - (Funzioni e compiti delle province)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti: a) le autorizzazioni agli scarichi ed il relativo controllo, ivi comprese le autorizzazioni agli scarichi, in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal d.lgs. 152/1999, nella stessa falda delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, l’autorizzazione agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo previsti dall’articolo 29, comma 1, lettera a), del d.lgs. 152/1999, provenienti da agglomerati con numero di abitanti equiva |
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Art. 107 - (Funzioni e compiti dei comuni)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: |
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Sezione V - Inquinamento acustico |
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Art. 108 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: |
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Art. 109 - (Funzioni e compiti delle province)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: |
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Art. 110 - (Funzioni e compiti dei comuni)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, sulla base della quale sono coordinati gli strumenti urbanistici comunali; b) l’adozione di regolamenti locali ai fini dell’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico; c) la rilevazione delle emissi |
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Sezione VI - Inquinamento atmosferico |
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Art. 111 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la fissazione di valori limite di qualità dell’aria compresi tra i valori limite ed i valori guida, ove determinati dallo Stato, nell’ambito dei piani di conservazione per zone specifiche, nelle qu |
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Art. 112 - (Funzioni e compiti delle province)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amm |
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Sezione VII - Inquinamento elettromagnetico |
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Art. 113 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: |
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Art. 114 - (Funzioni e compiti delle province)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Sta |
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Art. 115 -(Funzioni e compiti dei comuni)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previs |
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Sezione VII-bis - Inquinamento luminoso |
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Art. 115-bis - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, |
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Art. 115-ter - (Funzioni e compiti dei comuni)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 de |
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Sezione VIII - Gestione dei rifiuti |
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Art. 116 - (Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui alla presente sezione |
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Capo V - Risorse idriche e difesa del suolo |
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Art. 117 - (Oggetto)1. Le funzioni amministrative relative alla materia “risorse idriche e difesa del suolo” attengono alla tutela, alla disciplina |
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Art. 118 - (Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nelle materie di cui al presente capo è d |
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Capo VI - Lavori pubblici |
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Art. 119 - (Oggetto)1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia “lavori pubblici” attengono alla programmazione, alla progettaz |
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Art. 120 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza diretta della Regione ed in particolare: 1) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera; 2) le opere relative ai porti; |
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Art. 121 - (Funzioni e compiti delle province)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatte salve le deleghe di cui ai commi 2 e 3, concernenti: a) la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l’edilizia scolastica), nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali; |
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Art. 122 - (Funzioni e compiti dei comuni)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, s’intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatte salve le deleghe di cui ai commi 2 e 3. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: |
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Capo VII - Viabilità |
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Art. 123 - (Oggetto)1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia “viabilità” attengono alla programmazione, alla progettazione, |
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Art. 124 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la programmazione, la pianificazione ed il coordinamento della rete viaria regionale, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione nazionale, della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, ed in particolare: 1) la programmazione pluriennale degli interventi di nuova realizzazione sulla rete viaria regionale, da effettuarsi secondo un ordine di priorità, sulla base delle risorse finanziarie disponibili; 2) la programmazione an |
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Art. 125 - (Funzioni e compiti delle province)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti: a) l’adozione, l’integrazione e l’aggiornamento del piano catastale delle strade provinciali; |
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Art. 126 - (Accordi di programma)1. Al fine di garantire omogeneità nelle caratteristiche funzionali delle strade, la Regione, sentite le province territorialmente interessate, promu |
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Art. 127 - (Funzioni e compiti dei comuni)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, s’intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i c |
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Capo VIII - Trasporti |
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Sezione I - Ambito del conferimento |
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Art. 128 - (Oggetto)1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia “trasporti” attengono ai servizi pubblici di trasporto di perso |
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Art. 129 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti amministrativi di cui all’articolo 6 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, anche quelli concernenti: a) l’estimo navale; |
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Art. 130 - (Funzioni e compiti delle province)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, commi 1, 3 e 4 e fatta salva la delega di cui al comma 2, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai sensi dell’articolo 7, della l.r. 30/1998, anche quelli attribuiti dallo Stato concernenti: a) l’autorizzazione e la vigilanza tecnica sulle attività svolte dalle autoscuole e dalle scuole nautiche; b) il riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore; c) gli esami per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola; |
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Art. 131 - (Funzioni e compiti dei comuni)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, s’intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riserva |
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Art. 132 - Omissis
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Capo IX - Protezione civile |
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Art. 134 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la partecipazione all’organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti; b) l’adozione del Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, sulla base degli indirizzi nazionali; c) l’approvazione del Piano regionale di protezione civile contenente criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza; d) la determinazione delle procedure e delle modalità di allertamento del Sistema integrato re |
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Art. 135 - (Funzioni e compiti delle province) |
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Art. 136 - (Funzioni e compiti dei comuni)1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, i comuni singoli o associati, in conformità a quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato, dalla presente legge e dalla normativa regionale vigente, concernenti: a) la predisposizione e l’attuazione del Piano di emergenza |
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Art. 136-bis - (Funzioni e compiti del Sindaco)1. Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle |
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Art. 137 - (Funzioni e compiti delle comunità montane) |
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TITOLO V - SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITÀ |
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Capo I - Ambito di applicazione |
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Art. 138 - (Oggetto)1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle |
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Capo II - Capo VI - Omissis
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Capo VII - Beni culturali - Promozione delle attività culturali – Spettacolo Sezione I - Ambito di applicazione |
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Art. 164 - (Oggetto)1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia “beni culturali” attengono ad ogni azione diretta alla salvaguardia, alla conservazione, alla valorizzazione ed alla gestione dei ben |
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Sezione II - Beni culturali |
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Art. 165 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l’esercizio dell’azione di coordinamento e sostegno alle attività svolte da enti pubblici e privati che, senza scopo di lucro, concorrono, nel pubblico interesse, al perseguimento degli obiettivi programmatici; b) il monitoraggio e la valutazione del perseguimento degli obiettivi programmatici, anche attraverso la rilevazione ed elaborazione dei dati riguardanti lo sviluppo dei servizi e delle strutture culturali; c) l’adozione dello schema tipo di convenzione relativa alla definizione dei rapporti tra la Regione o l’ente locale interessato, gli enti o soggetti che organizzano o realizzano attività di valorizzazione di beni culturali e gli enti o soggetti che partecipano a tali attività mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione dei beni a titolo gratuito, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (Disposizioni sui beni culturali), nonché la stipulazione della convenzione stessa per attività di preminente interesse regionale; d) la formulazione di proposte allo Stato, ai fini dell’apposizione di vincoli di interesse storico od artistico, della vigilanza sui beni vincolati, dell’espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse storico od artistico e dell’e |
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Art. 166 - (Funzioni e compiti delle province)1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) l’istituzione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici di interesse provinciale, per i quali adottano i relativi regolamenti; b) la promozione della cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali, anche mediante l’istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento; |
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Art. 167 - (Funzioni e compiti dei comuni)1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2, s’intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) l’istituzione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici d’interesse locale, per i quali adottano i relativi regolamenti; |
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Sezione III - Omissis
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Sezione IV - Cooperazione per la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali |
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Art. 171 - (Commissione regionale per i beni e le attività culturali)1. La commissione regionale per i beni e le attività culturali, istituita dall’articolo 154 del d.lgs. 112/1998, è la sede permanente per la cooperazione tra lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri organi ivi rappresentati, per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali di cui agli articoli 165, comma 3, e 168, comma 2, della presente legge. |
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Art. 172 - (Funzioni e compiti della commissione)1. La commissione di cui all’articolo 171, al fine di armonizzare e coordinare nel territorio regionale le iniziative dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri enti e soggetti: a) formula proposte per la definizione dei programmi statali e dei piani regionali in materi |
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Sezione V - Omissis
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Capo VIII - Sport |
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Art. 176 - (Oggetto)1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia “sport” attengono alla promozione di manifestazioni, attività |
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Art. 177 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l’elaborazione, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti dal Ministro del turi |
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Art. 178 - (Funzioni e compiti delle province)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano i |
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Art. 179 - (Funzioni e compiti dei comuni)1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2, s’intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 del |
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TITOLO VI - OMISSIS |
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Capo I - Termini per l’emanazione di norme integrative dei Titoli III, IV, V E VI |
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Art. 189 - (Norme integrative in materia di commercio, turismo e sanità)1. Con legge regionale da emanarsi entro la data di entrata in vigore delle norme dettate dal d.lg |
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Art. 190 - (Conferimento di ulteriori funzioni)1. Per le ulteriori funzioni ed i compiti conferiti alla Regione in attuazione di provvedimenti comunitari e nazionali, sono individ |
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Capo II - Decorrenza dell’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti |
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Art. 191 - (Effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti)1. Salvo quanto stabilito nei commi successivi: a) l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), decorre dalla data determinata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della l. 59/1997; b) l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), fermo restando l’esercizio concernen |
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Art. 192 - (Prima assegnazione di risorse umane patrimoniali e finanziarie – Poteri sostitutivi)1. Ai fini dell’assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi organizzati dalla presente legge, in sede di prima applicazione la Regione provvede: a) per le funzioni e i compiti amministrativi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), alla determinazione, nell’ambito delle risorse individuate dallo Stato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, delle quote di risorse da assegnare alla Regione e a ciascun ente locale; b) per le funzioni e i compiti amministrativi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), il cui conferimento sia stato oggetto di adeguamento ovvero sia stato confermato, ma non sia ancora divenuto operativo alla data di entrata in vigore della presente legge, all’assegnazione delle riso |
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Art. 193 - (Affari pendenti) |
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Capo III - Scadenze temporali per l’emanazione l’adeguamento, la semplificazione ed il riordino della legislazione regionale di settore |
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Art. 194 - (Legislazione regionale di settore)1. In materia di attività a rischio di incidente rilevante e di commercio, la Regione, con le leggi di cui rispettivamente agli articoli 188, comma 1, e 189, comma 1, provvede ad emanare la normativa di settore ai sensi dell’articolo 72 del d.lgs. 112/1998 ed ai sensi del d.lgs. 114/1998. |
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Art. 195 - (Riordino di organismi collegiali)1. La Giunta regionale individua, con apposita deliberazione, sentita la competente commissione consiliare permanente, gli organismi |
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Art. 196 - (Osservatorio per l’attuazione del decentramento amministrativo)1. Al fine di monitorare le fasi di realizzazione del decentramento amministrativo a livello regionale e locale, la Regione promuove la costituzione di un osservatorio al quale possono partecipare rappresentanti del dipartimento della funzione pubblica, dell’amministrazione regionale, delle amministrazioni provinciali e locali, designati dalla conferenza Regione-autonomie locali |
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Capo IV - Abrogazioni e modificazioni disciplina transitoria |
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Art. 197 - Omissis
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Art. 198 - (Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42)1. Alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, sono apportate le modifiche previste ai commi 2, 2-bis e 3. N153 2. Il comma 3 dell’articolo 2 è abrogato. 2-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 2, della l.r. 42/1990 è aggiunto il seguente: |
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Art. 199 - Omissis
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Art. 200 - (Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38)1. Alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38, sono apportate le modifiche previste ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 2. Al comma 1 dell'articolo 2 le parole: "indirizzo, coordinamento, vigilanza" sono sostituite dalle seguenti: "indirizzo e coordinamento, direttiva". 3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 sono aggiunte le seguenti parole: "e, limitatamente alle funzioni amministrative delegate, emana direttive ai comuni, che sono tenuti ad osservarle.". |
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Art. 201 - (Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42) |
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Art. 202 - Omissis
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Art. 203 - (Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53)1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 8, le parole: “del piano di risanamento delle acque” sono sostituite dalle seguenti: “delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r.d.l. 3267/1923”; b) al comma 2 dell’articolo 8, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: "c-bis) la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprasuolo previsti nella fascia di almeno dieci metri dalla sponda dei fiumi, dei laghi, degli stagni e delle lagune, secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/1999; c-ter) l'autorizzazione delle a |
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Art. 204 - (Applicazione transitoria della normativa vigente)1. Qualora alla data di decorrenza dell’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell’ |
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Art. 205 - (Area metropolitana e funzioni di livello metropolitano)1. Ai sensi dell’articolo 17 della l. 142/1990, la Regione, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimita l’area metropolitana ai fini dell’istituzione della Città metropolitana di Roma, tenendo |
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Art. 207 - (Disposizioni transitorie in materia di musei e beni culturali)1. I musei e gli altri beni culturali statali che saranno trasferiti alla Regione, alle province ed ai comuni a seguito dell’indiv |
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Art. 208 - (Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative)1. In attesa dell’adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative, ai sensi dell’articolo 194, com |
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Art. 209 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati dalla data di entrata in vigore della presente legge: |
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Allegato A - Omissis |
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