Articolo abrogato dall’art. 35, comma 1, della L.R. 26/02/2014, n. 2, così recitava:

“Art. 137 - (Funzioni e compiti delle comunità montane) - 1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 7, comma 1, le comunità montane esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani intercomunali montani di emergenza.”

Dalla redazione