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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 10/05/1990, n. 42
L.R. Lazio 10/05/1990, n. 42
- L.R. 23/11/2022, n. 19
- L.R. 08/11/2004, n. 16
- L.R. 18/09/2002, n. 32
- L.R. 06/08/1999, n. 14
- L.R. 22/01/1993, n. 8
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto del Presidente |
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Art. 2 - Autorizzazioni1. Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale ai lavori pubblici, se delegato, sentito il comitato tecnico consultivo regionale, autorizza la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al precedente articolo e delle relative ope |
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Art. 2-bis - Comunicazione di inizio di attività1. Non è soggetta ad autorizzazione la realizzazione delle seguenti opere ed interventi: a) opere relative alle linee ed impianti di trasporto, di trasformazione e distribuzione di energia elettrica la cui tensione no |
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Art. 3 - Domande1. Le domande di autorizzazione a costruire ed esercitare nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, nonché a variare il tracciato di quelle esistenti, dirette all'autorità competente ai sensi del precedente articolo 2, primo comma, debbono essere presentate all'assessorato regionale ai lavori pubblici - settore decentrato opere e lavori pubblici competente per territorio, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25.000 e relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti. Qualora la linea |
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Art. 4 - Osservazioni ed opposizioni1. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 3, sesto comma, nel Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni od opposizioni al competente settore opere e lavori pubblici decentrato. Entro i su |
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Art. 5 - Istruttoria1. Il settore opere e lavori pubblici decentrato entro trenta giorni dall'adempimento delle formalità previste dai precedenti articoli 3 e 4 trasmette |
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Art. 6 - Attraversamenti ed interferenze con beni demaniali, opere pubbliche o con territori soggetti a vincoli1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche ed opere accessorie che attraversino o generino altri tipi di interferenza con |
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Art. 7 - Autorizzazioni all'inizio immediato dei lavori1. L'autorizzazione in via provvisoria di cui all'articolo 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è accordata dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore regionale ai lavori pubblici se delegato, osservate le prescrizioni di |
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Art. 8 - Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità1. Col provvedimento di autorizzazione definitiva a costruire ed esercitare impianti elettrici può essere dichiarata, a richiesta, la pubblica utilità d |
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Art. 9 - Disposizioni urbanistiche1. Per le linee elettriche e posti di trasformazione a palo da realizzarsi in conformità a quanto previsto dalla presente legge non occorre la concessione di cui all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. |
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Art. 10 - Obblighi conseguenti alle autorizzazioni1. Nell'impianto e nell'esercizio delle linee elettriche il titolare dell'autorizzazione di cui alla presente legge è tenuto ad attenersi, sotto la pr |
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Art. 11 - Collaudo degli impianti elettrici e delle relative opere accessorie1. Tutti gli impianti dopo un periodo di esercizio della durata di tre anni, devono essere sottoposti a collaudo, ad eccezione di quelli con tensione fino a 30.000 Volt costruiti dall'ENEL o da aziende municipalizzate, per i quali sarà redatto un certificato di regolare esecuzione da parte di un tecnico incaricato dagli enti titolari dell'autorizzazione e |
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Art. 12 - Nomina del collaudatore1. La nomina del collaudatore è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. |
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Art. 13 - Amovibilità ed inamovibilità degli impianti1. Le linee elettriche di cui alla presente legge si considerano tutte soggette a spostamento, a meno che non siano espressamente dichiarate inamovibil |
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Art. 14 - Modifiche delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse1. Su richiesta delle pubbliche amministrazioni interessate, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo regionale, può per ragioni di |
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Art. 15 - Asservimento definitivo, espropriazione occupazione in via d'urgenza ed accesso1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di asservimento definitivo o di espropriazione per pubblica utilità, compresa la determinazione delle relative indennità e la retrocessione, degli immobili interessanti la proprietà privata occorrenti per la realizzazione delle opere di cui al primo comma del precedente articolo 1, nonché le attribuzioni in ordine alla occupazione in via d'urgenza degli immobili medesimi. 2. Spetta altresì al Presidente della Giunta regionale, autorizzare l' |
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Art. 16 - Determinazione delle indennità1. L'indennità per l'espropriazione è determinata in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di espropriazion |
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Art. 17 - Indennità a regioni, province e comuni1. Per gli oneri costituiti sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle province e dei comuni, la corresponsione dell'inde |
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Art. 18 - Sanzioni amministrative1. L'esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 della presente legge senza la preventiva autorizzazione regionale, ovvero in difformità dell'auto |
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Art. 19 - Norma transitoria1. L'ente nazionale per l'energia elettrica e le aziende elettriche municipalizzate, proprietari di impianti aventi tensione fino a 150 kV già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata ancora rilasciata l'autorizzazione, entro due anni dalla data predetta N7 debbono chiedere l'autorizzazione alla Giunta |
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Art. 20 - Norma finale1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle domande di autorizzazione inoltrate successivamente alla data della sua entrata in |
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Art. 21 - Abrogazione1. La presente legge sostituisce quella di analogo oggetto approvata nella seduta del 14 dicembre 1989 e non ancora promulgata. |
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