N43 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 16, della L.R. 26/02/2007, n. 1, così recitava:

“Art. 20 - (Conferenza permanente Regione-autonomie locali)

1. È istituita presso la presidenza della Giunta regionale la conferenza Regione-autonomie locali, quale strumento permanente di cooperazione interistituzionale e di concertazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali, con compiti propositivi, consultivi e di studio sulle questioni di interesse diretto degli enti locali.

2. La conferenza viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha la stessa durata del Consiglio regionale.

3. La conferenza è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale;

b) l’assessore regionale competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali;

c) i presidenti delle province del Lazio e il sindaco della città metropolitana;

d) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;

e) cinque sindaci designati dall’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) regionale, di cui tre di comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, uno di comune con popolazione compresa tra i cinquemila e quindicimila abitanti, uno di comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti;

f) due presidenti di comunità montane designati dall’Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani del Lazio (UNCEM Lazio);

g) il presidente regionale dell’Unione Regionale Province del Lazio (URPL);

h) il presidente dell’ANCI Lazio;

i) il presidente regionale della lega delle autonomie locali;

l) il presidente dell’UNCEM Lazio;

m) il presidente ed i due vicepresidenti della commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali.

4. La conferenza è di volta in volta integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione nelle sedute della conferenza stessa.

5. La conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall’assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali ed è convocata almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente stesso e allorché ne faccia richiesta un quinto dei suoi membri, i cinque presidenti delle province oppure i cinque sindaci dei comuni capoluogo del Lazio.

6. La conferenza si avvale di una segreteria tecnica, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da esperti designati dalla Giunta regionale nell’ambito del proprio personale e da esperti designati da ANCI, URPL, UNCEM Lazio e lega delle autonomie locali, con il compito di istruire gli atti oggetto di discussione nelle sedute della conferenza stessa.

7. Alle sedute della conferenza possono essere invitati, su convocazione del Presidente, i responsabili delle strutture regionali istituzionalmente competenti, che, in ogni caso, forniscono alla conferenza tutto il supporto tecnico e conoscitivo necessario.

8. Al fine di garantire la partecipazione delle province e dei comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali, la conferenza esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio regionale in materia di:

a) proposte degli strumenti regionali di programmazione economica-sociale e di pianificazione territoriale;

b) proposte di leggi regionali concernenti modifiche territoriali degli enti locali;

c) proposte di legge o di regolamento regionali relative all’organizzazione e al conferimento di funzioni e compiti amministrativi a livello locale o attinenti a funzioni di controllo nei confronti degli enti locali;

d) proposte di atti di indirizzo e coordinamento;

e) atti comunque attuativi della presente legge e delle relative norme integrative.

9. La conferenza costituisce, altresì, la sede in cui vengono concordati gli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 10 nonché la sede di concertazione delle modalità per l’esercizio transitorio in via sostitutiva delle funzioni e dei compiti amministrativi negli stessi ambiti, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e dei criteri per la definizione del programma dei corsi di formazione per gli amministratori ed il personale degli enti locali, di cui all’articolo 31.

10. La Giunta ed il Consiglio regionale possono, inoltre, richiedere pareri alla conferenza in ordine alle proposte di intese tra Regione ed enti locali, nonché in ogni altra ipotesi in cui lo ritengano opportuno.

11. Gli atti della Giunta regionale soggetti al parere della conferenza devono essere inviati alla conferenza stessa prima dell’adozione definitiva.

12. I pareri sono espressi dalla conferenza entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Tale termine può essere rinnovato per una sola volta dall’organo regionale richiedente, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la conferenza abbia espresso il parere, l’organo regionale richiedente procede prescindendo dall’acquisizione dello stesso.

13. La conferenza può, nelle materie di cui ai commi 8, 9 e 10, formulare di propria iniziativa proposte alla Giunta ed al Consiglio regionale.

14. La conferenza disciplina le modalità del proprio funzionamento ed i compiti della segreteria tecnica con apposito regolamento.”

Dalla redazione