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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 22 - Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.
1. È istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (C.R.E.L.), quale strumento di concertazione e di confronto permanente tra la Regione e le realtà produttive e sociali presenti sul proprio territorio, composto da:
a) il Presidente della Regione;
b) il Presidente del Consiglio regionale;
c) l'Assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali;
d) gli assessori regionali, che partecipano alle riunioni in relazione alle materie di propria competenza oggetto di discussione;
e) i presidenti ed i vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti, che partecipano alle riunioni in relazione alle materie di propria competenza oggetto di discussione;
f) il presidente dell'Unione regionale camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
g) sei rappresentanti delle Università del Lazio di cui uno scelto, assicurando il criterio della rotazione, tra i soggetti designati dalle Università private;
h) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale designati dall'Osservatorio regionale sull'associazionismo, di cui alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 22;
i) due rappresentanti delle associazioni di volontariato designati dall'Osservatorio regionale sul volontariato, di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29;
l) undici rappresentanti delle imprese, di cui quattro rappresentanti dell'agricoltura e della pesca, quattro rappresentanti dell'industria e dei servizi, due rappresentanti del commercio e del turismo, un rappresentante dello spettacolo, designati, rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni:
1. Federlazio - Federazione piccole e medie industrie del Lazio;
2. Confindustria - Federazione dell'industria del Lazio;
3. CISPEL;
4. U.R.C.E.L. - Unione regionale costruttori edili del Lazio;
5. C.I.A. - Confederazione italiana agricoltori;
6. Federazione Generale dell'Agricoltura italiana;
7. Coldiretti;
8. Confagricoltura;
9. Confesercenti;
10. Confcommercio;
11. A.G.I.S. - Associazione generale italiana dello spettacolo;
m) cinque rappresentanti degli artigiani designati, rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni:
1) Confartigianato;
2) C.A.S.A. Confederazione autonomie sindacati italiani;
3) C.N.A. - Confederazione nazionale artigianato;
4) C.L.A.A.I. - Confederazione delle libere associazioni artigiane italica;
5) A.C.A.I. - Associazione Cristiana Artigiani Italiani;
n) otto rappresentanti dei lavoratori designati, rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni sindacali:
1) UGL;
2) CISL;
3) UIL;
4) CGIL;
5) CISAL;
6) CONFSAL;
7) C.I.D.A. - Confederazione Italiana dirigenti d'Azienda;
8) C.I.U. - Confederazione italiana unionquadri;
o) due rapresentanti delle libere professioni, di cui il rappresentante degli ordini e collegi professionali componente della Conferenza Regione-ordini e collegi professionali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 22 luglio 2002, n. 19, e un rappresentante dei professionisti non appartenenti ad ordini o collegi professionali, designato dalla federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato (16);
p) tre rappresentanti delle cooperative di produzione e consumo designati, rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni:
1) Lega regionale cooperative e mutue del Lazio;
2) A.G.C.I. - Associazione generale cooperative italiane;
3) Confcooperative - unione regionale del Lazio (17);
2. Il C.R.E.L. è costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quanto il Consiglio regionale. Ai fini della costituzione, le designazioni dei componenti devono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Presidente della Regione provvede comunque alla costituzione qualora siano pervenute almeno la metà più uno delle designazioni, fatte salve le successive integrazioni.
3. Il C.R.E.L., nella sua interezza, è convocato e presieduto dal Presidente della Regione o da un Assessore suo delegato almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un numero di componenti non inferiore ad un quinto.
4. Per rendere più snella ed efficace la propria attività, il C.R.E.L. si articola in sezioni tenendo conto delle varie rappresentanze in esso presenti e in riferimento alle materie trattate. Le sedute delle sezioni sono presiedute dagli assessori o dai presidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di discussione.
5. Il C.R.E.L. si avvale di una segreteria tecnica, nominata con decreto del Presidente della Regione e composta da dipendenti regionali e da esperti esterni, avente il compito di istruire gli atti oggetto di discussione nelle sedute del C.R.E.L. stesso.
6. Il C.R.E.L. contribuisce, con valutazioni e osservazioni, all'elaborazione della legislazione regionale che comporta indirizzi di politica economica e sociale nonché formula pareri e proposte alla Giunta ed al Consiglio regionale, su richiesta dei suddetti organi in ordine agli atti di programmazione economico-sociale e territoriale e per l'attuazione degli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo della Regione.
7. Gli atti in relazione ai quali gli organi regionali richiedono la formulazione di pareri o proposte sono inviati all'organismo stesso prima dell'adozione definitiva.
8. Il C.R.E.L. si esprime entro quindici giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'organo regionale richiedente. Nel caso in cui il C.R.E.L. non si esprima entro tale termine, l'organo regionale procede comunque.
9. Il C.R.E.L. disciplina le modalità del proprio funzionamento, la sua articolazione in sezioni e i compiti della segreteria tecnica con apposito regolamento.”
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