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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Friuli Venezia Giulia 20/12/2002, n. 33
L.R. Friuli Venezia Giulia 20/12/2002, n. 33
L.R. Friuli Venezia Giulia 20/12/2002, n. 33
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 21/07/2006, n. 12
- L.R. 18/01/2006, n. 2
- L.R. 09/1/2006, n. 1
- L.R. 24/05/2004, n. 17
- L.R. 26/01/2004, n. 1
- L.R. 30/04/2003, n. 12
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Capo I - Istituzione e funzioni dei Comprensori montani |
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Art. 2 - Classificazione del territorio montano e zone montane omogenee1. Il territorio montano è costituito dai territori classificati tali alla data di entrata in vigore della presente legge ed è suddiviso in zone montane omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale. 2. La vigente delimitazione del territorio montano è integrata con l'inclusione in esso dei territori dei comuni delle province di Pordenone e Udine riconosciuti parzialmente montani aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti. “È classifi |
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Art. 3 - Conferenza permanente per la montagna |
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Art. 4 - Comprensori montani |
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Art. 5 - Funzioni dei Comprensori montani1. I Comprensori montani: a) esercitano le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane; |
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Art. 6 - Province1. Le province di Gorizia e di Trieste nella zona omogenea del Carso di rispettiva pertinenza svolgono, in conformità ai propri ord |
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Art. 7 - Funzioni nel settore forestale1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative in materia di forestazione, con riferimento a tutte le attività legate al sostegno economico del settore forestale in àmbito montano e alla riqualificazione dell'ambiente. 2. Ai Comprensori montani, in particolare, sono trasferite le funzioni per la conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), e successive modifica |
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Art. 8 - Attribuzioni in materia di difesa del suolo.1. I Comprensori montani concorrono ad assicurare la difesa del suolo. A tal fine, l'Amministrazione regionale può avvalersi dei Comprensori montani nei rispettivi territori di co |
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Art. 9 - Attribuzioni di funzioni nel settore agricolo1. Ai Comprensori montani sono trasferite le competenze relative: a) agli interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 (Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale), e all'articolo 11 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97); b) agli interventi per l'acquisto da parte di comuni e loro consorzi, di c |
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Art. 10 - Procedure semplificate di approvazione delle varianti al P.R.G.C.1. Al fine di favorire una maggiore autonomia e la semplificazione delle procedure, per i comuni inclusi nell'allegato A, dotati di Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) aventi i contenuti e gli elementi disciplinati dall'articolo 30 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure di cui all'articolo 32-bis della legge regionale n. 52/1991 sono estese a tutte le varianti ai P.R.G.C., a condizione che le varianti medesime non mo |
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Capo II - Ordinamento dei Comprensori montani |
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Art. 11 - Statuto1. Lo statuto dei Comprensori monta |
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Art. 12 - Organi |
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Art. 13 - Consiglio1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dei Comprensori montani. 2. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed è composto dai sindaci dei comuni inclusi nel Comprensorio montano, nonché da ulteriori componenti nella misura del 20 per cento del numero dei sindaci, arrotondato per eccesso, nella persona di consiglieri di minor |
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Art. 14 – Giunta1. La Giunta dei Comprensori montani è nominata dal Consiglio ed è composta dal Presidente e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore al nu |
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Art. 15 – Presidente1. Il Presidente dei Comprensori montani rappresenta l'ente, convoca e presiede il C |
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Art. 16 - Organizzazione degli uffici e del personale1. I Comprensori montani d |
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Art. 17 - Disposizioni finanziarie e contabili1. Ai Comprenso |
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Art. 18 – Controlli |
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Capo III - Programmazione |
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Art. 19 - Programmazione per lo sviluppo montano1. La Regione, sulla base delle proposte formulate dai Comprensori montani e dalle province di Gorizia e di Trieste, approva il piano regionale di sviluppo montano, di seguito denominato "piano regionale", con sviluppo triennale ed aggiornamento annuale. 2. Il piano regionale definisce gli obiettivi, gli indirizzi e il quadro delle risorse finanziare stanziate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea per la realizzazione delle iniziative di competenza dei Comprensori montani e delle province di Gorizia e di Trieste. 3. Il piano regionale di cui ai commi 1 e 2 indica altresì gli indirizzi e le azioni conseguenti all'attuazione di quanto dis |
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Art. 20 - Fondo regionale per lo sviluppo montano1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione è iscritto il Fondo regionale per lo sviluppo montano, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al finanziamento del programma regionale e all'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2. 2. Per le finalità del Fondo sono impiegate quote delle risorse assegnate alla Regione dallo Stato a valere sul Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994 |
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Capo IV - Incentivi a favore delle zone montane |
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Art. 21 - Zone di svantaggio socio-economico1. Il territorio montano è classificato secondo tre zone di svantaggio socio - economico: a) Zona A, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio basso; b) Zona B, corrisp |
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Art. 22 - Attribuzioni in materia di riscaldamento domestico in montagna1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative per l'attuazione di iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna. Per tali finalità i Comprensori e le province concedono contributi ai nuclei famil |
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Art. 23 - Attribuzioni in materia di commercio1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative per la concessione di aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti in montagna, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti al |
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Art. 24 - Attribuzioni in materia di turismo alpino1. I Comprensori montani e le province di Gorizia e di Trieste esercitano funzioni relative agli interventi per lo sviluppo del turi |
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Capo V - Esercizio associato di funzioni comunali |
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Art. 25 - Esercizio associato delle funzioni comunali dei comuni facenti parte dei Comprensori montani |
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Art. 26 - Modalità dell'esercizio associato delle funzioni comunali |
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Art. 27 - Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali |
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Art. 28 - Comunità di vallata |
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Capo V - Successione alle Comunità montane |
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Art. 29 - Differimento della soppressione delle Comunità montane |
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Art. 30 - Successione alle Comunità montane da parte dei Comprensori montani |
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Art. 31 - Disposizioni di prima applicazione |
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Art. 32 - Successione alla Comunità montana del Carso da parte delle province |
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Art. 33 - Adempimenti contabili |
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Art. 34 - Liquidazione delle Comunità montane |
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Art. 35 - Approvazione dello Statuto |
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Art. 36 - Rinvio |
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Capo VI - Norme transitorie, finali e finanziarie |
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Art. 37 - Conferma dei finanziamenti e dei contributi |
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Art. 38 - Disposizioni programmatiche transitorie |
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Art. 39 - Definizione degli indirizzi per la concessione degli incentivi |
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Art. 40 - Classificazione delle zone di svantaggio socio-economico |
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Art. 41 - Modifiche alla legge regionale n. 15/2001 |
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Art. 42 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 36/1987, riguardante l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna. |
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Art. 43 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16/19921. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico - edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigiane del Carso), |
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Art. 44 - Modificazioni e integrazioni alla legge regionale n. 42/1996, riguardante i parchi e le riserve naturali |
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Art. 45 - Omissis
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Art. 46 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 13/2001, riguardante il Centro internazionale di ricerca sulla montagna1. Il comma 6 dell'articolo 16 della |
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Art. 47 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 13/2001, riguardante il Servizio scolastico1. Il comma 2, dell'articolo 17, della legge regionale 13/2001, è sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 2003, dal seguente: |
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Art. 48 - Modifiche all'articolo 5, comma 10, della legge regionale n. 23/2001, riguardante la minoranza slovena. |
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Art. 49 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni, a decorrere dal 1° aprile 2003: omissis |
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Art. 50 - Omissis
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Art. 51 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Allegato A - Comuni montani della regione autonoma friuli venezia giulia e zone montane omogeneeA - COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI Amaro, Ampezzo, Andreis, Arba, Arta Terme, Artegna, Attimis, Aviano, Barcis, Bordano, Budoia, Caneva, Capriva del Friuli, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Cimolais, Cividale del Friuli, Claut, Clauzetto, Comeglians, Cormons, Doberdò del Lago/Doberdob, Dogna, Dolegna del Collio, Drenchia, Duino Aurisina/Devin Nabrežina, Enemonzo, Erto e Casso, Faedis, Fanna, Fogliano-Redipuglia, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Frisanco, Gemona del Friuli, Gorizia, Grimacco, Lauco, |
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