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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Friuli Venezia Giulia 04/05/1992, n. 16
L.R. Friuli Venezia Giulia 04/05/1992, n. 16
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[Premessa] |
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Art. 1. |
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Art. 2. |
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Art. 3. |
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Art. 5.1. Al fine di assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei borghi carsici e del loro tessuto urbano e sociale, l'Amministrazione regionale concede contributi annui costanti nella misura e con le modalità prev |
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Art. 6.1. Al fine di realizzare, nel territorio del Carso, un programma di opere e interventi di risanamento di aree già adibite a discariche di rifiuti solidi e di ripristino ambientale di torrenti già sede di attività estr |
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Art. 7.1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un finanziamento |
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Art. 8.1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001. |
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Art. 9. |
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Art. 10.1. Per le finalità previste dall'articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993. |
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Art. 11.1. Per le finalità previste dall'articolo 4, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'anno 1992. |
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Art. 12.1. Per le finalità previste dall'articolo 5 è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 300 milioni. 2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di prevision |
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Art. 13.1. Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1992. |
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Art. 14.1. Per le finalità previste dall'articolo 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993. |
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Art. 15.1. All'onere complessivo di lire 9.600 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 5.100 milioni per l'anno 1992, lire 2.700 milioni per l'anno 1993 e lire 1.800 milioni per l'anno 1994, relativo alla cope |
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Art. 16.1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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