N20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, lettera g), L.R. 09/01/2006, n. 1 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, il comma 3 del medesimo articolo), così recitava:

“Art. 25 (Esercizio associato delle funzioni comunali dei comuni facenti parte dei Comprensori montani) — 1. I comuni esercitano funzioni in forma associata, conferendole ai Comprensori montani o convenzionandosi tra loro, nei seguenti settori:

a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni, con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;

b) gestione del personale;

c) sistema informativo territoriale;

d) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con eventuale trasformazione in energia;

e) organizzazione del trasporto locale, e in particolare del trasporto scolastico;

f) organizzazione del servizio di polizia municipale;

g) servizi socio-assistenziali, con particolare riguardo alla realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;

h) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;

i) realizzazione e gestione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza, e in particolare realizzazione e gestione di acquedotti e di impianti di fognatura e depurazione;

j) viabilità di interesse intercomunale e gestione dei sentieri di viabilità montana;

k) servizi scolastici;

l) gestione del servizio di sgombero neve;

m) gestione del patrimonio boschivo e silvo-pastorale;

n) realizzazione e gestione degli impianti ricreativo-sportivi di interesse turistico e rilevanza sovracomunale;

o) realizzazione e gestione di strutture museali e bibliotecarie;

p) realizzazione e gestione di strutture culturali di rilevanza sovracomunale.

2. L'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1, tramite conferimento ai Comprensori montani, comprende anche, ove necessario, la competenza dei Comprensori montani allo svolgimento delle relative procedure espropriative e di asservimento per pubblica utilità.”

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