Articolo abrogato dall'art. 31, comma 1, lettera a), L.R. 11/11/2011, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della stessa legge), così recitava:

“Art. 30 (Successione alle Comunità montane da parte dei Comprensori montani) — 1. I Comprensori montani, a partire dal 1° aprile 2003, esercitano le funzioni amministrative di cui all'articolo 5.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, ai Comprensori montani è trasferito il personale in servizio alla data del 31 marzo 2003 presso le Comunità montane comprese nel loro àmbito territoriale.

3. I Comprensori montani subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse Comunità montane comprese nel loro territorio. I procedimenti in corso alla data del 31 marzo 2003, già di competenza delle Comunità montane, sono conclusi dai Comprensori montani.”

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