Articolo abrogato dall'art. 31, comma 1, lettera a), L.R. 11 novembre 2011, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della stessa legge), così recitava:

 “Art. 37 (Conferma dei finanziamenti e dei contributi) — [1. I finanziamenti e i contributi concessi nei confronti delle soppresse Comunità montane sono confermati in capo ai Comprensori montani e alle province di Gorizia e di Trieste in riferimento alle zone omogenee di competenza e al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comprensori montani (e le province di Gorizia e di Trieste provvedono a trasmettere all'Amministrazione regionale la documentazione necessaria.”

Dalla redazione