Articolo abrogato dall'art. 31, comma 1, lettera a), L.R. 11 novembre 2011, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della stessa legge), così recitava:

“Art. 12 Organi — 1. Sono organi dei Comprensori montani:

a) il Consiglio;

b) la Giunta;

c) il Presidente.

2. I Comprensori montani hanno un collegio di revisione contabile, costituito da tre membri, al quale si applicano le norme di legge previste per i comuni.”

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