Articolo abrogato dalla L.R. 11/11/2011, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della stessa legge). Successivamente, ai sensi della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 è stata disposta la reviviscenza del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall’art. 36 della suddetta L.R. n. 26/2014.

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