Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, lettera g), L.R. 09/1/2006, n. 1 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, il comma 3 del medesimo articolo), così recitava:

“Art. 27 (Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali) — 1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri di priorità per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento ai processi di fusione tra comuni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale relativi alla concessione di contributi agli enti locali.”

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