Articolo abrogato dall'art. 31, comma 1, lettera a), L.R. 11 novembre 2011, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della stessa legge), così recitava:

“Art. 32 (Successione alla Comunità montana del Carso da parte delle province) — 1. A partire dal 1° aprile 2003, ai sensi dell'articolo 6, le province di Gorizia e Trieste esercitano le funzioni amministrative di cui all'articolo 5.

2. Le province di Gorizia e di Trieste subentrano alla Comunità montana del Carso nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi e patrimoniali, ivi compresi i rapporti di impiego, ciascuno per l'àmbito territoriale di competenza, e stabiliscono d'intesa l'assegnazione del personale e la suddivisione delle risorse non frazionabili.

3. Il personale assunto dalla Comunità montana del Carso in applicazione dell'articolo 55, comma 8, della legge regionale n. 42/1996, e trasferito alle province di Gorizia e di Trieste ai sensi del comma 2, è comandato dalle rispettive Amministrazioni provinciali presso i comuni gestori, in forma singola o associata, delle riserve.

4. Il comando di cui al comma 3 è attuato sulla base di apposite intese, anche con riferimento agli oneri finanziari, fra comuni interessati, province e Amministrazione regionale.”

Dalla redazione