Articolo modificato dall’art. 2, comma 65, della L.R. 29/12/2011, n. 18 e, successivamente, abrogato dall'art. 64, comma 1, della L.R. 26/11/2021, n. 20, così recitava:

"Art. 44 - Modificazioni e integrazioni alla legge regionale n. 42/1996, riguardante i parchi e le riserve naturali

1. Il comma 5, dell'articolo 55, della legge regionale 42/1996, è sostituito dal seguente:

“5. In attesa della costituzione di cui al comma 1, le riserve naturali regionali istituite ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, sono gestite in conformità a quanto previsto dall'articolo 31.”.

2. Il comma 7, dell'articolo 55, della legge regionale 42/1996, è abrogato.

3. Abrogato."

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