Articolo abrogato dall'art. 31, comma 1, lettera a), L.R. 11 novembre 2011, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della stessa legge), così recitava:

“Art. 33 (Adempimenti contabili) — 1. Al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2003 da parte dei Comprensori montani e delle province di Gorizia e di Trieste, i commissari straordinari delle Comunità montane adottano un preconsuntivo della gestione commissariale e della situazione provvisoria dei rapporti giuridici attivi e passivi e lo trasmettono ai Presidenti dei Comprensori montani, nominati ai sensi dell'articolo 31, comma 4, alle province di Gorizia e di Trieste e alla Regione entro il 31 marzo 2003.

2. I Comprensori montani e le province di Gorizia e di Trieste provvedono all'assestamento delle previsioni di bilancio ad avvenuta conclusione della fase liquidatoria delle soppresse Comunità montane, sulla base delle risultanze definitive dei relativi bilanci di liquidazione e della gestione commissariale presentati all'Amministrazione regionale entro il 30 settembre 2003.

3. Le province di Gorizia e di Trieste tengono conto dei preconsuntivi di cui al comma 1 nei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio di previsione per l'anno 2003.”

Dalla redazione