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Sent.C. Stato 29/09/2009, n. 5864

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1. Consulenza tecnica d’ufficio - Funzione - Persiste onere prova della parte ex art. 2697 C.c.
1. La consulenza tecnica d’ufficio ha la funzione di fornire al giudice l’apporto di cognizioni tecniche da lui non possedute, ma non è destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti da essa dedotti e posti a base delle sue richieste, che devono essere dimostrati ai sensi dell’art. 2697, Cod. civ.

1a. (CTU-FINE) - Sulla natura e finalità della C.T.U. ved. Cass. 19 gennaio 2006 n. 1020 R e 30 novembre 2005 n. 26083 R e 19 agosto 2004 n. 16256 R e 16 marzo 2004 n. 5344 R (La C.T.U. utilizzabile come fonte oggettiva di prova); 11 gennaio 2006 n. 212 R (Sono escluse dalle finalità della C.T.U. indagini esplorative per l’accertamento dei fatti); 11 marzo 2004 n. 4993 R (Funzioni della C.T.U. - Limiti); 9 settembre 2003 n. 13169 R e 6 giugno 2003 n. 9060 R (Indagine sulle norme dei regolamenti edilizi in ordine alle distanze fra costruzioni - Legittimità del diniego di ammissione della consulenza); 26 febbraio 2003 n. 2887 R e 15 aprile 2002 n. 5422 R (La C.T.U. non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume); 15 aprile 2002 n. 5422 R (La C.T.U. è finalizzata all’acquisizione, da parte del giudice di merito, di un parere tecnico necessario o quanto meno utile); 12 dicembre 2000 n. 15630 R e 17 agosto 2000 n. 10916 R (La C.T.U. può rappresentare fonte oggettiva di prova); 11 agosto 2000 n. 10707 R (La C.T.U. rappresenta l’espressione di un potere discrezionale del giudice di merito); 10 marzo 2000 n. 2802 R (La C.T.U. ha il fine di accertare fatti rilevabili soltanto con cognizioni tecniche e può costituire fonte oggettiva di prova); 10 luglio 1999 n. 7319 R (Sulla natura valutativa e non probatoria della C.T.U.); C.Cost. 2 aprile 1999 n. 121 R (La C.T.U. è indispensabile per l’acquisizione di conoscenze scientifiche); Cass. 4 febbraio 1999 n. 996 R (La C.T.U. è un mezzo istruttorio e non una prova vera e propria); 14 gennaio 1999 n. 321 R e 25 settembre 1998 n. 9584 R e 15 gennaio 1997 n. 342 R; 5 luglio 1996 n. 6166 R e 31 marzo 1990 n. 2629 R (La C.T.U. - normalmente disposta per fornire al giudice una valutazione su fatti già provati - può costituire fonte oggettiva di prova soltanto per situazioni rilevabili esclusivamente con ricorso a cognizioni tecniche), 16 marzo 1996 n. 2205 R e 4 dicembre 1986 n. 7186 R e 13 ottobre 1986 n. 5990 R e 15 settembre 1986 n. 5607 R (La C.T.U. non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto essa assume); 10 gennaio 1996 n. 132 R (La C.T.U. può talvolta costituire fonte oggettiva di prova come strumento di accertamento e di descrizione dei fatti, senza che venga meno l’onere della prova); 26 ottobre 1995 n. 11133 R e 8 agosto 1989 n. 3647 R (La C.T.U. non può essere un mezzo di prova nè di ricerca dei fatti che devono invece essere provati dalla parte); 29 gennaio 1993 n. 1115 R (La C.T.U., quando consiste in un’indagine essenzialmente critica e valutativa, non costituisce mezzo di prova ma solo fornisce al giudice argomento alle proprie valutazioni); 2 maggio 1990 n. 3615 R (La C.T.U. non costituisce mezzo diretto a sollevare le parti dall’onere della prova che grava su di esse ai sensi dell’art. 2697 Cod.civ.); 28 aprile 1988 n. 3208 R e 19 aprile 1988 n. 3064 R (La C.T.U. non è di norma mezzo di prova ma strumento di valutazione, sotto l’aspetto tecnico-scientifico, di prove già acquisite); 26 marzo 1986 n. 2171 R (La C.T.U. però costituisce fonte oggettiva di prova quando accerti situazioni o fatti strettamente connessi con le indagini tecniche affidate al consulente). Sulla consulenza tecnica d’ufficio e di parte ved. anche “Il consulente tecnico d’ufficio” e “Il compenso del C.T.U.”.
(Cod. civ. art. 2697)

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