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Sent.C. Cass. 15/09/1986, n. 5607

46328 46328
1. Consulenza tecnica - Finalità - Mezzo per sopperire all'inerzia delle parti - Esclusione.
1. La consulenza tecnica costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni di scienza specialistica, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire l'inerzia delle parti stesse, sia per quanto riguarda la ricerca, al di fuori del processo, degli elementi da porre a sostegno delle rispettive pretese, sia per quanto riguarda l'introduzione strumentale di essi nel processo, mediante le opportune deduzioni e produzioni probatorie, e cioè attraverso un'opera di selezione e di elezione che essendo propria della parte interessata, non può essere demandata all'organo ausiliario del giudice, in quanto tale imparziale.

Dalla redazione