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Sent.C. Cass. 28/04/1988, n. 3208

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1. Appalto - Corrispettivo - Determinazione - Art. 1657 C.c. - Carattere sussidiario - Applicabilità - Limiti. 2. Consulenza tecnica d'ufficio - Mezzo di valutazione e non di prova - Richiesta di consulenza intesa all'accertamento di fatti essenziali - Rigetto - Adeguata motivazione del giudice - Necessità.
1. La norma dell'art. 1657 Cod. civ., concernente la determinazione giudiziale del corrispettivo dell'appalto, ha carattere dichiaratamente sussidiario; pertanto, non è applicabile allorché le parti - in via preventiva o nel corso, ed anche ad avvenuta esecuzione, dell'opera - abbiano raggiunto un'intesa sull'entità del compenso spettante all'appaltatore, fissandone l'importo o stabilendo i criteri (dati o parametri di riferimento) in base ai quali pervenire alla sua concreta determinazione. 2. La consulenza tecnica non è di norma mezzo di prova ma strumento di valutazione, sotto il profilo tecnico-scientifico, di dati probatori già acquisiti. Quando la consulenza tecnica sia richiesta quale strumento il più funzionale ed efficace d'indagine, al fine di accertare fatti essenziali per la decisione, il giudice non può rifiutarla senza adeguata motivazione. (M.d.r.).

1. Ved. Cass. 26 maggio 1976 n. 1906[R=W26MA761906] (per l'art. 1657 C.c. il giudice può fissare il corrispettivo dell'appalto soltanto in via integrativa della volontà contrattuale), 18 marzo 1971 n. 777.[R=W18M71777] 2. Ved. Cass. 19 aprile 1988 n. 3064R, 30 gennaio 1985 n. 622.R

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