Sent.C. Cass. 04/12/1986, n. 7186 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 04/12/1986, n. 7186

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Finalità - Per acquisizione di fatti e circostanze dimostrabili dalla parte - Esclusione.
1. La consulenza tecnica d'ufficio, in quanto preordinata ad aiutare il giudice nella valutazione di elementi o nella soluzione di questioni che comportano specifiche conoscenze in materie extragiuridiche, non può essere disposta per l'acquisizione di fatti e circostanze la cui dimostrazione possa o debba essere fornita - secondo i principi che regolano la prova - dalla parte che li allega; né, in tal caso, il giudice è tenuto ad una particolare motivazione del diniego dell'ammissione della consulenza stessa.

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