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Sent.C. Cass. 02/05/1990, n. 3615

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Natura e finalità - Valutazioni giuridiche o di merito del consulente - Richiamo ad esse da parte del giudice - Divieto - Possibilità di condividerle - Condizioni. 2. Consulenza tecnica d'ufficio - Irritualità nell'espletamento - Nullità della consulenza - Limiti - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni.
1. La consulenza tecnica - che è sempre discrezionalmente utilizzabile dal giudice per la valutazione tecnica di determinati fatti e che, ai fini della sua esecuzione, può implicare ispezione, esperimenti, nonché esame di documenti e registri contabili anche non prodotti in causa - non costituisce mezzo diretto a sollevare le parti dagli oneri probatori da cui sono gravate ai sensi dell'art. 2697 C.c. e la sua eventuale irritualità, per essere stati, in sede di conferimento dell'incarico o nel corso dell'espletamento del medesimo, ecceduti tali limiti ad essa connaturali, se non ne determina nullità - in difetto di espressa previsione di legge - può determinare un vizio di motivazione della sentenza che l'abbia posta a fondamento del giudizio; pertanto, ove il giudice erroneamente commetta al consulente accertamenti o formulazione di valutazioni giuridiche o di merito, ovvero quest'ultimo in tal senso ecceda dall'incarico ricevuto, il giudice stesso non può risolvere la controversia in base ad un semplice richiamo alle conclusioni peritali, ma può condividerle soltanto ove formuli una propria autonoma motivazione, basata sugli elementi probatori legittimamente acquisiti al processo, e dia adeguata giustificazione del proprio convincimento, tenendo anche conto delle deduzioni ed osservazioni difensive formulate dalle parti. 2. Eventuali irritualità dell'espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo ove incidano sulle garanzie del contraddittorio, come quelle consistenti nell'omissione delle comunicazioni di cui agli artt. 90 e 91 disp. att. C.p.c.; si tratta, peraltro, di nullità relative che restano sanate se non opposte nella prima udienza successiva al deposito della relazione peritale e che si verificano solo se la detta omissione attenga all'inizio delle operazioni, non richiedendosi analoghe comunicazioni per ogni singola, ulteriore attività che il consulente tecnico ritenga di dover compiere.


C.c. art. 2697 Disp. att. C.p.c. artt. 90 e 91

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