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Sent.C. Cass. 11/03/2004, n. 4993

50036 50036
1. Consulenza tecnica d'ufficio - Funzioni - Limiti.
1. La consulenza tecnica non è solo strumento di valutazione tecnica, ma anche di accertamento e ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti, senza peraltro costituire mezzo sostitutivo dell'onus probandi gravante su di esse. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che, in un incidente stradale, essendo incontroverso che il trasportato era stato sbalzato fuori dal veicolo, aveva ritenuto accertati dalla consulenza il mancato allaccio della cintura di sicurezza e l'incidenza eziologica di tale omissione sull'evento dannoso).

Sulla natura e finalità della C.T.U. ved. Cass. 9 settembre 2003 n. 13169 R e 6 giugno 2003 n. 9060 R
(Cod. proc. civ. art. 191 ss.)

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