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Sent.C. Cass. 05/07/1996, n. 6166

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Fonte oggettiva di prova - Configurabilità - Mancata ammissione per omesso assolvimento dell'onere probatorio - Illegittimità.
1. La consulenza tecnica - normalmente disposta per fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già probatoriamente acquisiti - può anche costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento non solo di valutazione tecnica, ma anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche; in tale ipotesi viola la legge processuale il giudice del merito che ne rifiuta l'ammissione sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell'istante, dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 Cod. civ.

1. Conf. Cass. 19 aprile 1988 n. 3064 R
Cod. civ. art. 2697

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