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Sent.C. Cass. 11/08/2000, n. 10707

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Natura.
1. La consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio rimesso alla disponibilità delle parti, ma rappresenta l'espressione di un potere (affatto discrezionale) del giudice cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità, con la conseguenza che, pur dopo la sua ammissione, al giudice stesso ne è consentita la revoca, in base ad una diversa e sopravvenuta valutazione dei fatti di causa (normalmente sottratta al sindacato di legittimità), senza che ciò integri gli estremi della violazione dell'art. 60 Disp. att. Cod. proc. civ. e senza che si renda necessario un espresso provvedimento ad hoc, essendo sufficiente che la detta revoca risulti, per implicito, dalla semplice circostanza di non dar corso alla consulenza in precedenza disposta.

1a. Sulla natura e finalità della C.T.U. ved. Cass. 10 marzo 2000 n. 2802R (La C.T.U. ha il fine di accertare fatti rilevabili soltanto con cognizioni tecniche e può costituire fonte oggettiva di prova); Cass. 10 luglio 1999 n. 7319R (Sulla natura valutativa e non probatoria della C.T.U.).
(Disp. att. Cod. proc. civ. art. 60)

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