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Sent.C. Cass. 22/04/2005, n. 8546
Sent.C. Cass. 22/04/2005, n. 8546
1. Professionista - Obblighi e responsabilità - Obbligo della diligenza del buon padre di famiglia - Responsabilità normalmente per colpa lieve - Problemi tecnici di particolare difficoltà - Responsabilità per dolo o colpa grave.
1. In tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale, poiché l'art. 1176 C.c. fa obbligo, al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, il medesimo risponde normalmente per colpa lieve; nella sola ipotesi che la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, l'art. 2236 C.c. prevede un'attenuazione del dolo o colpa grave. Pertanto, la prova dell'esistenza di tale presupposto, derogando alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista; peraltro, la domanda di risarcimento del danno, basata sulla colpa grave, contiene quella per colpa lieve, senza che, pertanto, la pronuncia di condanna fondata su colpa lieve del professionista possa dar luogo a vizio di ultrapetizione.
1. Ved. Cass. 4 febbraio 1998 n. 1127; [R=W4F981127] 11 agosto 1990 n. 8218 R.
1a. (OBRP.2) - Sugli obblighi e responsabilità del professionista ved. Cass. 13 gennaio 2005 n. 583 R [L'inadempimento del professionista alla propria obbligazione deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare del dovere di diligenza professionale (e non del buon padre di famiglia) ex art. 1176, c.2, Cod. civ.]; 4 novembre 2004 n. 21110 R e 24 novembre 2003 n. 17871 R e 15 gennaio 2001 n. 499 R [Il professionista risponde nell'adempimento dell'incarico professionale anche per colpa lieve; ma se affronta la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà risponde solo per dolo o colpa grave (art. 2236 Cod. civ.)]; 3 aprile 2003 n. 5153 R (Per un criterio di valutazione delle responsabilità del professionista deve considerarsi la natura della sua obbligazione che è in genere di mezzo e non di risultato; e il suo dovere di diligenza ex art. 1176 Cod. civ.); 4 novembre 2002 n. 15404 R e 23 aprile 2002 n. 5928 R e 15 gennaio 2001 n. 499 R (Il professionista è di regola responsabile anche per colpa lieve; ma nello svolgimento di prestazioni di particolare difficoltà è responsabile solo per dolo o colpa grave); 5 agosto 2002 n. 11728 R [Il professionista tecnico (ingegnere, architetto, geometra ecc.) ha obbligo di diligenza nello svolgimento dell'attività professionale pertanto è legittimo il rifiuto di pagamento dell'onorario a un progettista nel caso di opera irrealizzabile per progetto errato o inadeguato]; 26 febbraio 2002 n. 2836 [R=W26F022836](Il professionista assume generalmente con la sua attività una obbligazione di mezzo e non di risultato e si impegna ad operare con la diligenza professionale di cui all'art. 1176, 2°c., Cod. civ.); 13 dicembre 2001 n. 15759 R (Sull'accertamento del danno causato dall'attività negligente del professionista); C. Conti, Centr. II 27 ottobre 2000 n. 319 (Responsabilità, ma non con colpa grave, del geometra comunale per inadeguata vigilanza sull'operato del direttore dei lavori); C. Conti, Lombardia 19 settembre 2000 n. 1133/EL (Responsabilità del professionista con colpa grave; criterio di individuazione); Cass. 8 agosto 2000 n. 10431 R (Obbligazione di mezzi e non di risultato - Dovere di diligenza del professionista); 27 luglio 2000 n. 9877 R (Obbligazione del professionista, di mezzi e non di risultato); Cass.pen. VI 7 giugno 2000 n. 6776 [R=WP7G006776](Rigoroso dovere - da parte del professionista - di informazione del cliente); Cass.pen. V 28 aprile 2000 n. 5098 [R=WP28A005098] (Responsabilità del professionista per la redazione di planimetrie aventi natura di certificati, con falsa rappresentazione dello stato dei luoghi - Reato ex art. 481 Cod. pen.) e C. Conti, Sicilia 25 ottobre 1999 n. 225/Resp. (Responsabilità del tecnico comunale per maggiori spese di bando di gara d'appalto oo.pp. modificato, riapprovato e ripubblicato); C. Conti, Puglia 12 maggio 1999 n. 35/EL (Valutazione della colpa grave del professionista, ex art. 2236 Cod. civ.); C. Conti, Lombardia 8 ottobre 1998 n. 1230/EL (Il professionista che si comporta in contrasto con elementari regole deontologiche senza un minimo di diligenza commette colpa grave); Cass. 13 luglio 1998 n. 6812 R (L'irrealizzabilità dell'opera per progetto errato o inadeguato costituisce inadempimento dell'incarico professionale affidato a ingegnere o architetto o geometra - anche per colpa lieve in mancanza di problemi tecnici di particolare difficoltà - e il committente può rifiutare di pagare il compenso); 27 maggio 1997 n. 4704 R e 22 dicembre 1994 n. 11067 R (L'art. 2226 Cod. civ. - che regola i diritti del committente per il caso di difformità e vizi dell'opera - non è applicabile al contratto di prestazione d'opera professionale); 1° agosto 1996 n. 6937 R e 8 luglio 1994 n. 6464 R [L'art. 2236 Cod. civ. - che, per le prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (di cui la prova però incombe al professionista: Cass. 11 agosto 1990 n. 8218 R) limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave - non è applicabile ai danni causati da negligenza o imprudenza (dei quali, conseguentemente, il professionista risponde anche solo per colpa lieve)]; 5 giugno 1996 n. 5624 [R=W5G965624] (Sulla responsabilità professionale per condotta omissiva e la determinazione del danno subito dal cliente); 22 dicembre 1994 n. 11067 R (L'accettazione di un'opera - che può liberare il suo esecutore da responsabilità per difetti della stessa ai sensi dell'art. 2226 Cod. civ. - vale per un'opera in senso materiale ma non per la prestazione di opera intellettuale); 28 aprile 1994 n. 4044 R; 8 maggio 1993 n. 5325; R 5 dicembre 1985 n. 6109 R e 5 agosto 1985 n. 4386 R (Responsabilità del professionista: il cliente deve provare la difettosa prestazione); 28 marzo 1994 n. 3023 R e 11 agosto 1990 n. 8218; R 7 maggio 1988 n. 2289 [R=W7MA882289] (Il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave mentre in ogni altro caso il professionista risponde secondo le regole comuni ex art. 1176, 2° comma, Cod. civ., anche per colpa lieve: la diligenza media richiestagli è quella posta nella propria attività da un professionista di preparazione ed attenzione media); 8 maggio 1993 n. 5325 R (La responsabilità del professionista verso il committente per la propria negligente attività presuppone la prova del danno e del nesso causale della suddetta attività con il danno medesimo); 21 luglio 1989 n. 3476 R (L'obbligazione del professionista è normalmente di mezzi, con l'uso di diligenza ex art. 1176 Cod. civ.; è di risultato se gli è richiesta un'opus); 23 luglio 1988 n. 4747 R (Facoltà del committente, ex art. 2224 Cod. civ., di fissare al professionista un congruo termine per l'adempimento); 7 maggio 1988 n. 3389 R (Termine di prescrizione per l'azione contro il professionista per vizi dell'opera); 29 febbraio 1988 n. 2123 R (Facoltà di recesso del committente ex art. 2227 Cod. civ. in caso di impossibile raggiungimento del risultato pattuito per negligenza od impreparazione del professionista); 21 agosto 1985 n. 1460 [R=W21AG851460] (La diligenza richiesta del buon padre di famiglia, al professionista non può comprendere lo svolgimento di attività contrarie alla legge o all'etica); 8 agosto 1985 n. 4394 R (Dovere del professionista di informazione al cliente, anche per le ragioni che rendono inutile o dannosa la prestazione professionale); 5 agosto 1985 n. 4386 R (Rimane a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione).
Ved. anche «Responsabilità del direttore dei lavori».
[Cod. civ. artt. 1176, 2236 (n)] |
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