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Sent.C. Cass. 27/07/2000, n. 9877

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1. Professionista - Responsabilità - Adempimento di obbligazioni di mezzi e non di risultato.
1. In tema di responsabilità professionale, la valutazione dell'inadempimento del professionista (tenuto all'adempimento di obbligazioni di mezzi e non di risultato) va fatta esclusivamente con riferimento alla violazione dei doveri inerenti all'esercizio della professione svolta ed in particolare, ove gli si imputi una condotta omissiva, del dovere di diligenza ai sensi dell'art. 1176 comma 2 Cod. civ., cioè della diligenza che un professionista di preparazione ed attenzione media pone nell'esercizio della propria attività; ne consegue che l'affermazione di responsabilità professionale presuppone la preliminare individuazione degli specifici obblighi che la legge o il contratto pongono a carico del professionista.

1a. Ved. Cass. pen. V 28 aprile 2000 n. 5098[R=WP28A005098].
(Cod. civ. art. 1176, comma 2)

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