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Sent.C. Cass. 23/04/2002, n. 5928

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1. Professionista - Responsabilità - Limitata ai casi di dolo o colpa grave. 2. Professionista - Responsabilità - Per colpa lieve - Condizioni.
1. La disposizione dell'art. 2236 Cod.civ., secondo cui quando la prestazione professionale implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista non risponde dei danni se non in caso di dolo o di colpa grave, deve intendersi nel senso che l'impegno intellettuale richiesto in tali casi sia superiore a quello professionale medio, con conseguente presupposizione di preparazione e dispendio di attività anch'esse superiori alla media; l'onere di dimostrare la sussistenza di quel quid pluris che potrebbe comportare una attenuazione della responsabilità incombe in ogni caso sul professionista. (Nel caso di specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto insussistente l'ipotesi di cui alla citata disposizione nel caso del difensore che aveva omesso di indicare la data della prima udienza nella copia notificata dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, irregolarità alla quale era conseguita la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto). 2. Il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176 Cod.civ., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve (salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 Cod.civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 Cod.civ., la perdita del diritto al compenso. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva accertato la responsabilità professionale di un difensore nella gestione di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, per avere omesso di indicare la data dell'udienza di comparizione nella copia notificata dell'atto di opposizione e per avere omesso di citare un testo in una prova delegata, e aveva conseguentemente escluso che al professionista spettasse il compenso per la propria prestazione professionale).

Sugli obblighi e responsabilità del professionista ved. Cass. 15 gennaio 2001 n. 499 R.
(Cod.civ. art. 2236) (Cod.civ. artt. 1176, 1460 e 2236)

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