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Sent.C. Cass. 01/08/1996, n. 6937

43772 43772
1. Professionista - Responsabilità - Ex art. 2236 Cod. civ. - Limiti - Danni cagionati da negligenza od imprudenza - Esclusione.
1. La disposizione di cui all'art. 2236 Cod. civ. - che, nei casi di prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave - non trova applicazione ai danni ricollegabili a negligenza ed imprudenza, essendo essa circoscritta, nei limiti considerati, ai casi di imperizia ricollegabili alla particolare difficoltà di problemi tecnici che l'attività professionale, in concreto, renda necessario affrontare.

1. Ved. Cass. 11 aprile 1995 n. 4152.[R=W11A954152]
Cod. civ. art. 2236

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