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Sent.C. Cass. 04/11/2002, n. 15404

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1. Professionista - Responsabilità - Anche per colpa lieve - Prestazioni di particolare difficoltà - Responsabilità solo per dolo o colpa grave.
1. Ai sensi dell'art. 1176 Cod.civ., che regola normalmente la responsabilità del professionista, il prestatore di opera intellettuale, obbligato ad osservare nell'adempimento dell'obbligazione la diligenza del buon padre di famiglia, risponde anche per colpa lieve, mentre, soltanto qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi di particolare difficoltà, il professionista è tenuto al risarcimento dei danni unicamente per dolo o colpa grave, essendo in tale ipotesi prevista dall'art. 2236 Cod.civ. - in deroga alle norme generali - l'attenuazione della responsabilità, sicché l'esistenza di tale presupposto deve essere provato dal professionista.

1. Conf. Cass. 11 agosto 1990 n. 8218 R. Ved. Cass. 5 agosto 2002 n. 11728 R
(Cod.civ. artt. 1176 e 2236)

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