FAST FIND : GP6071

Sent.C. Cass. 04/11/2002, n. 15404

49265 49265
1. Professionista - Responsabilità - Anche per colpa lieve - Prestazioni di particolare difficoltà - Responsabilità solo per dolo o colpa grave.
1. Ai sensi dell'art. 1176 Cod.civ., che regola normalmente la responsabilità del professionista, il prestatore di opera intellettuale, obbligato ad osservare nell'adempimento dell'obbligazione la diligenza del buon padre di famiglia, risponde anche per colpa lieve, mentre, soltanto qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi di particolare difficoltà, il professionista è tenuto al risarcimento dei danni unicamente per dolo o colpa grave, essendo in tale ipotesi prevista dall'art. 2236 Cod.civ. - in deroga alle norme generali - l'attenuazione della responsabilità, sicché l'esistenza di tale presupposto deve essere provato dal professionista.

1. Conf. Cass. 11 agosto 1990 n. 8218 R. Ved. Cass. 5 agosto 2002 n. 11728 R
(Cod.civ. artt. 1176 e 2236)

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica

15/07/2024