Sent.C. Cass. 22/12/1994, n. 11067 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 22/12/1994, n. 11067

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1. Professionisti - Obblighi e responsabilità - Art. 2226 C.c. - Esonero da responsabilità per accettazione dell'opera - Esclusione per prestazione d'opera intellettuale.
1. L'art. 2226 C.c., per il quale l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per le difformità ed i vizi della medesima se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, è applicabile solo al contratto d'opera che sfoci nella realizzazione di un opus in senso materiale e non anche in quello che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale.

1. Conf. Cass. 17 aprile 1981 n. 2334.[R=W17A812334] 1a. Ved. nota 1a. a C. Conti, Stato, 2 novembre 1994 n. 120.R
C.c. art. 2226

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