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Sent.C. Cass. 07/05/1988, n. 3389

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1. Professionista - Obblighi e responsabilità - Vizi dell'opera - Azione contro il professionista - Prescrizione - Termini 2. Professionista - Obblighi e responsabilità - Diligenza del buon padre di famiglia - Attenuazione della responsabilità - Condizioni.
1. Le disposizioni dell'art. 2226, 2° c., C.c. - concernenti, in tema di prestazione di opera, la mancata denuncia, entro otto giorni dalla scoperta, delle difformità e dei vizi dell'opera e la prescrizione dell'azione entro un anno dalla sua consegna - sono applicabili, ai sensi dell'art. 2230 C.c., anche alla prestazione d'opera intellettuale ove l'obbligazione del professionista debba, per il suo particolare contenuto, qualificarsi come un'obbligazione di risultato, avente ad oggetto la realizzazione di un opus, anziché come un'obbligazione di mezzi, cui normalmente dà luogo l'esercizio della professione intellettuale. 2. La responsabilità del prestatore d'opera intellettuale è normalmente regolata dall'art. 1176 C.c., che fa obbligo al professionista di usare la diligenza del buon padre di famiglia, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata, e, solo nel caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, detta normale responsabilità è attenuata, a norma dell'art. 2236 C.c., nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave.

1. Ved. Cass. 10 marzo 1986 n. 1617,[R=W10M861617] 9 marzo 1985 n. 1917.R 2. Ved. Cass. 28 gennaio 1985 n. 488.R
C.c. artt. 1176, 2226, 2230, 2236

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