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Sent.C. Cass. 29/02/1988, n. 2123

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1. Professionista - Obblighi e responsabilità - Mancato raggiungimento del risultato pattuito, per negligenza od impreparazione - Facoltà di recesso del committente ex art. 2227 C.c. - Ammissibile risoluzione del contratto ex art. 1453 C.c., per inadempimento.
1. Nel contratto d'opera la prestazione di colui che si è obbligato a compiere l'opera non comprende solo lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma anche la produzione del risultato utile promesso, sicché essa non può ritenersi adempiuta quando, nonostante il trascorrere di un ragionevole periodo di tempo dal conferimento dell'incarico, risulti evidente che il prestatore d'opera - per negligenza o per difetto di preparazione - non è nelle condizioni di raggiungere il risultato pattuito, senza che in tale caso la facoltà di recesso unilaterale del committente ai sensi dell'art. 2227 C.c., possa ritenersi ostativa all'ordinaria risoluzione a norma dell'art. 1453 C.c., di detto contratto a prestazioni corrispettive per l'inadempimento del prestatore d'opera, ed alla conseguente negazione del diritto al pagamento di un corrispettivo ai sensi dell'art. 2225 C.c.. (Nella specie, un agente d'affari incaricato del danneggiato a seguito di incidente stradale di definire stragiudizialmente il risarcimento del danno, aveva inutilmente lasciato compiere quasi per intero la prescrizione del diritto al risarcimento).

1. Ved. Cass. 18 gennaio 1982 n. 316.[R=W18GE82316]
C.c. artt. 1453, 2225 e 2227

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