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Sent.C. Cass. 11/08/1990, n. 8218

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1. Professionista - Responsabilità ex art. 1176 C.c., anche per colpa lieve - Deroga ex art. 2236 C.c. - Responsabilità solo per dolo o colpa grave - Condizioni.
1. La responsabilità del prestatore d'opera intellettuale è normalmente regolata dall'art. 1176 C.c., che fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che egli risponde anche per colpa lieve; nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la norma dell'art. 2236 C.c. prevede un'attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave; la prova dell'esistenza di tale presupposto, che comporta deroga alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista.

1. Sulla responsabilità del professionista ved. Cass. 7 maggio 1988 n. 3389R. Ved. anche Cass. 17 febbraio 1981 n. 969[R=W17F81969], 5 gennaio 1979 n. 36.[R=W5GE7936]
C.c. artt. 1176 e 2236

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