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Sent.C. Cass. 08/05/1993, n. 5325

44076 44076
1. Professionista - Obblighi e responsabilità - Responsabilità verso il cliente per negligenza - Presupposti - Onere di prova
1. La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento.

1. Conf. Cass. 5 aprile 1984 n. 2222.[R=W5A842222]
C.c. art. 1218 e 1236

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