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Sent.C. Cass. 04/11/2004, n. 21110

50356 50356
1. Professionista - Responsabilità - Anche per colpa lieve - Prestazioni di particolare responsabilità - Responsabilità solo per colpa grave o dolo.
1. In tema di prestazione di opera intellettuale, il professionista, dovendo adempiere l'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, risponde anche per colpa lieve, qualora non assolva l'onere probatorio della necessità della soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (in tale ipotesi risponde solo per dolo o colpa grave); d'altra parte, nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita a regola d'arte e in conformità ai patti, l'accettazione da parte del cliente senza rilevarne le manchevolezze non elide né riduce la responsabilità del professionista, che deve sempre rapportarsi ad errori determinati da ignoranza di cognizioni tecniche o da inesperienza professionale sia quando il medesimo risponde per dolo o colpa grave, essendo necessaria la soluzione di problemi di particolari difficoltà, sia quando risponde anche per colpa lieve.

Sugli obblighi e responsabilità del professionista ved. Cass. 3 aprile 2003 n. 5153 R (Per un criterio di valutazione delle responsabilità del professionista deve considerarsi la natura della sua obbligazione che è in genere di mezzo e non di risultato; e il suo dovere di diligenza ex art. 1176 Cod. civ.). 1n. - Cod. civ. - Art. 1176 (Diligenza nell'adempimento) - (1°c.) Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. (2°c.) Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Cod. civ. - Art. 2236 (Responsabilità del prestatore d'opera) - Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
(Cod. civ. artt. 1176, 2236)

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