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Sent.C. Cass. 24/11/2003, n. 17871

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1. Professionisti - Responsabilità - Anche per colpa lieve - Prestazioni di particolare difficoltà - Responsabilità solo per colpa grave o dolo.
1. In materia di esercizio di attività professionale, il professionista è responsabile anche per colpa lieve (art. 1176, comma 2, Cod. civ.) salvo che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in quanto in quest’ultimo caso egli è tenuto al risarcimento dei danni unicamente per dolo o colpa grave (art. 2236, Cod. civ.); inoltre, qualora il professionista abbia eseguito la propria prestazione, grava sul committente l’onere di provare l’erroneità o l’inadeguatezza della prestazione professionale ricevuta, il danno ed il nesso di casualità tra la prima ed il secondo, incombendo al professionista l’onere di dimostrare l’adeguatezza, ovvero che l’imperfetta esecuzione della prestazione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore.

1a. (OBRP.2) - Ved. Cass. pen. III 3 marzo 2003 n. 9538 [R=WP3M039538]
(Cod. civ. artt. 1176 e 2236)

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