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Sent.C. Cass. 27/05/1997, n. 4704

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1. Professionista - Responsabilità - Art. 2226 Cod. civ. - Inapplicabilità.
1. L'art. 2226 Cod. civ., che regola i diritti del committente per il caso di difformità e vizi dell'opera, non è applicabile al contratto di prestazione di opera professionale intellettuale; esso infatti ha per oggetto - pur quando si estrinsechi, come nel caso della redazione di un progetto di costruzione da parte di un ingegnere, in una cosa visibile quale il progetto medesimo - la prestazione di un bene immateriale in relazione al quale non sono percepibili, come invece per i beni materiali, le difformità o i vizi eventualmente presenti; il complesso di grafici, disegni, e calcoli rappresenta, infatti, solo il corpus mechanicum in cui essa prestazione intellettuale si estrinseca al fine di essere utilizzata dal committente.

1. Contra Cass. 24 aprile 1996 n. 3879R, 21 luglio 1989 n. 3476R

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