Sent.C. Cass. 15/01/2001, n. 499 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 15/01/2001, n. 499

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1. Professionisti - Responsabilità - Obbligo di diligenza - Responsabilità per dolo o colpa grave.
1. In tema di responsabilità professionale la relazione tra gli artt. 1176 e 2236 Cod.civ. è di integrazione per complementarietà e non già per specialità, cosicché vale come regola generale quella della diligenza del buon professionista (art. 1176 comma 2 Cod.civ.) con riguardo alla natura dell'attività prestata, mentre quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera la successiva norma dell'art. 2236 Cod.civ., delimitando la responsabilità professionale al dolo o alla colpa grave.

1a. Sugli obblighi e le responsabilità del professionista (tecnico) - ad esclusione del progettista e del direttore dei lavori che sono separatamente considerati - ved. C. Conti, Centr. II, 27 ottobre 2000 n. 319R (Responsabilità, ma non con colpa grave, del geometra comunale per inadeguata vigilanza sull'operato del direttore dei lavori); C. Conti, Lombardia 19 settembre 2000 n. 1133/EL R (Responsabilità del professionista con colpa grave; criterio di individuazione); Cass. 8 agosto 2000 n. 10431R (Obbligazione di mezzi e non di risultato - Dovere di diligenza del professionista); Cass. 27 luglio 2000 n. 9877R (Obbligazione del professionista, di mezzi e non di risultato); Cass. pen. VI 7 giugno 2000 n. 6776[R=WP7G006776] (Rigoroso dovere, da parte del professionista, di informazione del cliente); Cass. pen. V 28 aprile 2000 n. 5098[R=WP28A005098] (Responsabilità del professionista per la redazione di planimetrie aventi natura di certificati, con falsa rappresentazione dello stato dei luoghi - Reato ex art. 481 Cod.pen.) e C. Conti, Sicilia 25 ottobre 1999 n. 225/Resp.R (Responsabilità del tecnico comunale per maggiori spese di bando di gara d'appalto oo.pp. modificato, riapprovato e ripubblicato); C. Conti, Puglia 12 maggio 1999 n. 35/ELR (Valutazione della colpa grave del professionista, ex art. 2236 Cod.civ.); C. Conti, Lombardia 8 ottobre 1998 n. 1230/EL R (Colpa grave del professionista che si comporta in contrasto con elementari regole deontologiche senza un minimo di diligenza); Cass. 27 maggio 1997 n. 4704R e 22 dicembre 1994 n. 11067R (L'art. 2226 Cod.civ. - che regola i diritti del committente per il caso di difformità e vizi dell'opera - non è applicabile al contratto di prestazione d'opera professionale); Cass. 1° agosto 1996 n. 6937R e 8 luglio 1994 n. 6464R [L'art. 2236 Cod.civ. - che, per le prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (di cui la prova però incombe al professionista: Cass. 11 agosto 1990 n. 8218R) limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave - non è applicabile ai danni causati da negligenza o imprudenza (dei quali, conseguentemente, il professionista risponde anche solo per colpa lieve]; Cass. 5 giugno 1996 n. 5624[R=W5G965624] (Sulla responsabilità professionale per condotta omissiva e determinazione del danno subito dal cliente); Cass. 22 dicembre 1994 n. 11067R (L'accettazione di un'opera - che può liberare il suo esecutore da responsabilità per difetti della stessa ai sensi dell'art. 2226 Cod.civ. - vale per un'opera in senso materiale ma non per la prestazione di opera intellettuale); Cass. 28 aprile 1994 n. 4044R; 8 maggio 1993 n. 5325R; 5 dicembre 1985 n. 6109R e 5 agosto 1985 n. 4386R (Responsabilità del professionista: il cliente deve provare la difettosa prestazione); Cass. 28 marzo 1994 n. 3023R e Cass. 11 agosto 1990 n. 8218R; Cass. 7 maggio 1988 n. 2289[R=W7MA882289] (Il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave mentre in ogni altro caso il professionista risponde secondo le regole comuni ex art. 1176, 2° comma, Cod.civ., anche per colpa lieve: la diligenza media richiestagli è quella posta nella propria attività da un professionista di preparazione ed attenzione media); Cass. 8 maggio 1993 n. 5325R (La responsabilità del professionista verso il committente per la propria negligente attività presuppone la prova del danno e del nesso causale della suddetta attività con il danno medesimo); Cass. 21 luglio 1989 n. 3476R (L'obbligazione del professionista è normalmente di mezzi, con l'uso di diligenza ex art. 1176 Cod.civ.; è di risultato se gli è richiesta un'opus; Cass. 23 luglio 1988 n. 4747R (Facoltà del committente, ex art. 2224 Cod.civ., di fissare al professionista un congruo termine per l'adempimento); Cass. 7 maggio 1988 n. 3389R (Termine di prescrizione per l'azione contro il professionista per vizi dell'opera); Cass. 29 febbraio 1988 n. 2123R (Facoltà di recesso del committente ex art. 2227 Cod.civ. in caso di impossibile raggiungimento del risultato pattuito per negligenza od impreparazione del professionista); Cass. 21 agosto 1985 n. 1460[R=W21AG851460](La diligenza del buon padre di famiglia, richiesta al professionista, non può comprendere lo svolgimento di attività contrarie alla legge o all'etica); Cass. 8 agosto 1985 n. 4394R (Dovere del professionista di informazioni al cliente, anche per le ragioni che rendono inutile o dannosa la prestazione professionale); Cass. 5 agosto 1985 n. 4386R (Rimane a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione).
(Cod.civ. artt. 1176, 2° comma, e 2236)

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