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Sent.C. Cass. 08/08/1985, n. 4394

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1. Professionista - Obblighi e responsabilità - Dovere d'informazione del cliente - Anche per le ragioni che rendano inutile o dannosa la prestazione professionale.
1. Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, il dovere di informazione gravante sul professionista - la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale e del conseguente obbligo di risarcimento del danno, commisurato all'interesse cosiddetto positivo investe non solo le potenziali cause d'invalidità o d'inefficacia della prestazione professionale ma anche le ragioni che questa rendano inutile, in rapporto al risultato (ancorchè non espressamente dedotto in contratto) sperato dal cliente, o addirittura dannosa.

1. Ved. Cass. 29 marzo 1976 n. 1132,[R=W29M761132] 18 giugno 1975 n. 2439[R=W18G752439]

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