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Sent. C. Cass. 20/09/1991, n. 9854

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1. Appalti oo.pp. - Riserve - Onere dell'appaltatore - Momento rilevante - Sospensione lavori per colpa dell'Amministrazione - Riserva almeno nel verbale di ripresa lavori.
1. In tema di appalto di opera pubblica, e con riguardo alla pretesa dell'appaltatore di maggiori compensi per fatti dannosi di tipo continuativo, l'onere della riserva insorge nel momento della percezione della dannosità, anche solo potenziale, dell'evento imprevisto e, quindi, in caso di sospensione imputabile alla controparte, la riserva stessa va al più tardi formulata con il verbale di ripresa dei lavori, senza che il relativo adempimento possa trovare equipollente in comunicazione od altri contatti intercorsi con l'amministrazione committente.

1. Conf. Cass. 17 dicembre 1987 n. 9396,R Ved., sull'obbligo che ha l'appaltatore di iscrivere la riserva in occasione della effettiva insorgenza dell'evento generatore dei maggiori oneri, Cass. 1987 n. 9396 cit.; 17 febbraio 1987 n. 1697 R; 16 settembre 1986 n. 5624 R; 5 febbraio 1985 n. 769 R Sulla iscrizione della riserva per la sospensione dei lavori, dovuta a causa imputabile all'Amministrazione, al più tardi, nel verbale di ripresa dei lavori, ved. Cass. 1987 n. 9396 cit. (la ripresa dei lavori rappresenta il momento in cui è possibile la concreta estrinsecazione della conoscenza di maggiori oneri). Sulla possibilità che ha l'impresa - in luogo di iscrivere riserva - di far valere il suo maggior credito con domanda giudiziale, ved. Cass. 19 dicembre 1985 n. 6492 R
Regolamento oo.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 16[R=RD25MA95,A=16]

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