Sent. C. Cass. 08/05/1992, n. 5494 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 08/05/1992, n. 5494

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1. Appalti oo.pp. - Riserve - Per fatti continuativi - Onere di tempestiva iscrizione dell'Appaltatore - Anche con trattative in corso per ulteriori lavori o compensi a seguito di sorpresa geologica.
1. Nell'esecuzione del contratto di appalto di opere pubbliche, le trattative in corso tra appaltatore e stazione appaltante per ulteriori lavori o per ulteriori compensi a seguito di sorpresa geologica (nella specie, il rinvenimento di roccia dura nel corso degli scavi), non esonerano l'appaltatore dell'onere di iscrivere tempestivamente riserva all'atto della sottoscrizione, dello stato di avanzamento lavori successivo alla scoperta, con la conseguenza che, in mancanza di iscrizione, egli decade dai relativi diritti.

1. Ved. Cass. 20 settembre 1991 n. 9854R, 25 novembre 1988 n. 6632, [R=W25N886632] 3 marzo 1983 n. 1575, [R=W3M831575] 15 dicembre 1982 n. 6911[R=W15D826911], 2 luglio 1982 n. 4285[R=W2L824285].D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 26: - (Documenti contabili e riserve dell'appaltatore) - «I documenti contabili sono tenuti secondo le prescrizioni del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350. Le osservazioni dell'appaltatore sui predetti documenti, nonché sul certificato di collaudo, devono essere presentate ed iscritte, a pena di decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento di cui al precedente comma».
Regolamento oo.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350 artt. 11, 16, 22, 23, 53, 54, 64, 107 [R=RD25MA95]Capitolato generale oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 26[R=DPR106362,A=26]

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