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Sent. C. Cass. 11/02/2000, n. 1515

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1. Appalti oo.pp. - Riserve - Per fatti continuativi - Denuncia dell'appaltatore - Successiva sua tempestiva quantificazione della richiesta - Necessità.
1. In tema d'appalto, requisito necessario della "riserva" è la determinazione dell'importo della pretesa, in quanto l'appaltatore ha l'onere d'esplicare le riserve con l'iscrizione nel registro delle sue domande di indennità, "indicando con precisione le cifre di compenso cui crede d'avere diritto" (art. 54, 3° comma, R.D. del 1895 n. 350). Ne deriva che quando gli aggravi che giustificano i maggiori compensi dipendano da un fatto continuativo, la riserva può dirsi adempiuta non con la sola prima denuncia del fatto produttivo del pregiudizio, ma con la consecutiva tempestiva quantificazione della pretesa, non appena essa sia divenuta determinabile al cessare della causa generatrice degli aggravi.

1. Ved. Cass. 24 gennaio 1997 n. 722R; Cass. 22 luglio 1996 n. 6569R; Cass. 20 settembre 1991 n. 9854R.
(R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 54)[R=RD25MA95,A=54]

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