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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 16/06/2006, n. 3
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 05/08/2024, n. 9
- L.P. 13/03/2024, n. 3
- Deliberaz. G.P. 20/10/2023, n. 1956
- L.P. 08/08/2023, n. 9
- L.P. 29/12/2022, n. 20
- L.P. 29/12/2022, n. 19
- L.P. 04/08/2022, n. 10
- L.P. 06/07/2022, n. 7
- Deliberaz. G.P. 11/02/2022, n. 159
- L.P. 27/12/2021, n. 21
- L.P. 04/08/2021, n. 18
- L.P. 28/12/2020, n. 15
- L.P. 06/08/2020, n. 6
- L.P. 23/12/2019, n. 13
- L.P. 23/12/2019, n. 12
- L.P. 06/08/2019, n. 5
- L.P. 29/12/2017, n. 18
- L.P. 29/12/2017, n. 17
- L.P. 02/08/2017, n. 9
- L.P. 10/02/2017, n. 1
- L.P. 29/12/2016, n. 20
- L.P. 29/12/2016, n. 19
- L.P. 30/12/2015, n. 21
- L.P. 30/12/2015, n. 20
- L.P. 09/12/2015, n. 18
- L.P. 04/08/2015, n. 15
- L.P. 17/06/2015, n. 11
- L.P. 03/06/2015, n. 9
- L.P. 03/04/2015, n. 7
- L.P. 16/02/2015, n. 2
- L.P. 30/12/2014, n. 14
- L.P. 13/11/2014, n. 12
- L.P. 30/05/2014, n. 4
- L.P. 22/04/2014, n. 1
- D.P.P. 28/03/2014, n. 4-6/Leg.
- Delib. G.P. 30/08/2013, n. 1794
- L.P. 09/08/2013, n. 16
- L.P. 28/03/2013, n. 5
- L.P. 27/12/2012, n. 25
- L.P. 04/10/2012, n. 21
- L.P. 30/07/2012, n. 17
- L.P. 27/12/2011, n. 18
- L.P. 19/07/2011, n. 10
- L.P. 01/07/2011, n. 9
- L.P. 07/04/2011, n. 7
- L.P. 02/03/2011, n. 1
- L.P. 27/12/2010, n. 27
- L.P. 10/12/2010, n. 26
- L.P. 29/10/2010, n. 22
- L.P. 28/12/2009, n. 19
- L.P. 27/11/2009, n. 15
- L.P. 03/04/2009, n. 4
- L.P. 28/03/2009, n. 2
- L.P. 12/09/2008, n. 16
- L.P. 19/06/2008, n. 6
- L.P. 21/12/2007, n. 23
- L.P. 29/12/2006, n. 11
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Capo I - Finalità e principi generali |
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Art. 1 - Finalità1. Questa legge è rivolta ad assicurare alle popolazioni insediate sul territorio della Provincia autonoma di Trento e ai gruppi linguistici nei quali esse si riconoscono, anche mediante un processo di riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza: |
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Art. 1-bis - Principi e obiettivi1. La Provincia riconosce il ruolo del comune, quale ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. |
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Art. 1-ter - Indicatore composito del grado di sviluppo su base territoriale1. Per le finalità dell'articolo 1-bis, comma 2, e per assicurare la rispondenza delle politiche pubbliche a criteri di equità sostanziale, la Provincia può graduare il proprio intervento in base al grado di sviluppo locale, valuta |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini di questa legge si intende per: a) "agenzia": struttura organizzativa della Provincia istituita con legge provinciale, disciplinata dalla legge e da regolamento e dotata di autonomia amministrativa e contabile per lo svolgimento in amministrazione diretta di servizi pubblici o di attività a carattere tecnico o scientifico riservati al livello provinciale; b) "ambito territoriale ottimale": la dimensione ottimale per l'organizzazione dei servizi pubblici sotto il profilo della qualità, dell'economicità e della continuità delle prestazioni; salvo quanto diversamente stabilito dalla legislazione provinciale, l'ambito territoriale ottimale coincide con uno o più "territori"; N2 c) "compiti e attività": insieme coordinato e omogeneo delle operazioni, anche materiali, dei comportamenti e delle decisioni strumentali all'esercizio della funzione amm |
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Art. 3 - Potestà legislativa e regolamentare1. La potestà legislativa è esercitata dalla Provincia nelle materie, nei limiti e nei modi stabiliti dalla Costituzione, dallo Statuto speciale, dalle relative norme di attuazione, dall'articolo 10 della legge |
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Art. 4 - Potestà amministrativa1. Questa legge individua le funzioni amministrative riservate alla Provincia e trasferisce ai comuni le funzioni amministrative, nonché i servizi pubblici a esse eventualmente connessi, che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale e che non sono incompatibili con le dimensioni dei territori di riferimento. “Questa legge disciplina inoltre le modalità: |
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Art. 5 - Esercizio delle funzioni amministrative e organizzazione dei servizi pubblici1. Al fine di assicurare alla popolazione insediata nel territorio provinciale, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio e dalle dimensioni del comune di residenza, uguali opportunità di disporre di istituzioni locali in grado di esercitare la potestà amministrativa e la potestà di organizzazione dei servizi pubblici in modo adeguat |
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Capo II - Rapporti tra la Provincia e le autonomie locali |
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Art. 6 - Consiglio delle autonomie locali |
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Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali)1. Alla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 dell'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il medesimo regolamento può prevedere le modalità e i casi nei quali possono essere attribuite funzioni deliberative in luogo del Consiglio delle au |
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Capo III - Potestà amministrativa della Provincia e dei comuni |
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Art. 8 - Funzioni amministrative della Provincia e dei comuni1. Sono riservate alla Provincia, salvo quanto disposto dal comma 2, le funzioni amministrative, che spettino alla Provincia nei limiti di quanto previsto dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, con riferimento alle seguenti materie: a) rapporti della Provincia con gli organi dello Stato italiano, dell'Unione europea, delle regioni e della Provincia autonoma di Bolzano nonché con altri stati; b) cooperazione interregionale e transfrontaliera; c) cooperazione allo sviluppo; d) interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e interventi di competenza della Provincia nei confronti degli immigrati; e) vigilanza e tutela sugli enti locali; f) libri fondiari e catasto; g) camere di commercio; h) tutela dell'ambiente e del paesaggio, demanio idrico e utilizzazione delle acque pubbliche, opere idrauliche; i) parchi, foreste, foreste demaniali, caccia e pesca, corpo forestale, ferme restando in capo ai comuni le competenze in materia di gestione del loro patrimonio agro-silvo-pastorale e di partecipazione agli organi degli enti parco e alla loro gestione; j) grandi reti di trasporto e comunicazione; infrastrutture d'interesse provinciale e sovraprovinciale quali autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie e interporti; j-bis) ulteriori funzioni individuate d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; per tali funzioni la Provincia può mettere a disposizione personale provinciale; N6 k) energia, salvo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di energia); l) tutela della salute, assicurando comunque l'integrazione con le attività socio-assistenziali; m) previdenza complementare e integrativa; n) tutela del lavoro e professioni; o) istruzione e formazione professionale, esclusa l'assistenza scolas |
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Art. 9 - Esercizio coordinato delle funzioni della Provincia e delle comunità1. La Provincia assicura la concertazione con le comunità nell'adozione degli strumenti di programmazione provinciale, individuati con regolamento di esecuzione, che interagiscono con gli ambiti di competenza ad esse assegnati. A tal fine: a) gli strumenti di programmazione provinciale sono articolati, ove la tipologia degli interventi lo consenta, per aree territoriali coincidenti con i territori delle comunità evidenziando le relative risorse finanziarie: di tali risorse si tiene conto anche nell'ambito della definizione dei budget territoriali per infrastrutture a valere sulla finanza locale; b) gli strumenti di programmazione provinciale sono approvati dalla Giunta provinciale previa intesa con ciascuna comunità interessata: l'intesa è conclusa anche |
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Capo IV - Modalità di esercizio delle funzioni amministrative |
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Art. 10 - Architettura istituzionale per l'esercizio della potestà amministrativa a livello provinciale1. Fermi restando i poteri d'indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di controllo del Presidente della Provincia e della Giunta provinciale, la Provincia esercita la potestà amministrativa nelle materie di propria competenza con riferimento alle funzioni riservatele da questa legge nonché a quelle ad essa attribuite dallo Stato, anche sulla base delle norme di attuazione dello Statuto speciale, mediante: |
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Art. 11 - Architettura istituzionale per l'esercizio della potestà amministrativa a livello locale1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i comuni esercitano la potestà amministrativa nelle materie e con riferimento alle funzioni già loro spettanti in base alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), e le comunità esercitano la potestà amministrativa per le funzioni e le materie conferite loro da questa legge. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i comuni esercitano la potestà amministrativa, con riferimento alle |
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Art. 12 - Territori1. Per la costituzione delle comunità ai fini dell'esercizio in forma associata di funzioni amministrative dei comuni, il territorio provinciale è suddiviso in territori. 2. L'individuazione dei territori ai sensi del comma 1 è effettuata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, mediante un'unica intesa “da raggiungere ai sensi dell'articolo 6” N4. La proposta di intesa è trasmessa alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'intesa è resa esecutiva con decreto del Presidente della Provincia da pubblicar |
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Art. 12-bis - Aree geografiche1. A seguito dell'approvazione della deliberazione di individuazione degli ambiti per la gestione associata dei servizi comunali, di cui al comma 3 dell'articolo 9-bis, la Giunta provinciale su proposta delle amministrazioni interessate e d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può ripartire il territorio della comunità in aree geografiche individuate nel rispetto dei seguenti criteri: a) omogeneità delle caratteristiche geografiche, etnico-linguistiche, socio-economiche e sufficiente grado d'identificazione nelle tradizioni storico-culturali della po |
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Art. 13 - Servizi pubblici di comuni, comunità e Provincia01. N33 02. N34 03. N35 04. N36 1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 13-bis per i servizi pubblici a rete di interesse economico, i comuni organizzano i servizi pubblici, con riferimento agli ambiti territoriali ottimali da individuare secondo quanto disposto dal comma 6, mediante: a) la comunità, qualora il relativo territorio coincida con l'ambito territoriale ottimale; b) la stipula di un'apposita convenzione, qualora l'ambito territoriale ottimale comprenda territori di più comunità o l'intero territorio provinciale; alla stipula della convenzione provvede direttamente la comunità. N37 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta: |
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Art. 13-bis - Disposizioni in materia di servizi pubblici a rete di interesse economico1. L'ambito territoriale ottimale coincide con l'intero territorio provinciale per le seguenti fasi o segmenti di servizi pubblici a rete di interesse economico: a) trasporto pubblico locale extraurbano; b) depurazione, ivi compresa la gestione dei collettori principali; c) gestione integrata dei rifiuti urbani, comprensiva delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal comma 5. N47 2. Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del trasporto pubblico locale urbano, individuati tramite l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, possono avere dimensione non coincidente con il territorio di una o più comunità, se ciò risulta giustificato da esigenze di qualità, di efficienza e di economicità della gestione, in considerazione delle peculiarità economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del territorio di riferimento. In tal caso i comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale organizzano il servizio mediante la stipula di una convenzione. 3. Le fasi del ciclo dell'acqua corrispondenti all'acquedotto e alla fognatura possono essere gestite dai singoli comuni in economia, se il pi |
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Capo V - Istituzione delle comunità |
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Art. 14 - Norme in materia di costituzione e funzionamento delle comunità1. Per lo svolgimento delle funzioni dei comuni da esercitare in forma associata ai sensi di questa legge sono costituite le comunità. 2. Le comunità sono enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. 3. Le comunità sono disciplinate da questa legge e dallo statuto approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo. I consigli comunali si pronunciano approvando o respingendo uno specifico schema di statuto proposto a maggioranza di almeno due terzi da un apposito collegio formato dalla generalità dei sindaci dei comuni di ciascun territorio ed elaborato anche avvalendosi delle strutture provinciali competenti per materia. Nel caso in cui non siano raggiunte le predette maggioranze si procede entro i successivi trenta giorni alla rielaborazione di una nuova proposta di statuto che tenga conto delle osservazioni eventualmente presentate. I predetti collegi dei sindaci sono convocati dal presidente del Consiglio delle autonomie locali. 4. Lo statuto della comunità, approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, nel rispetto di quanto previsto da questa legge prevede: |
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Art. 15 - Organi della comunità |
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Art. 16 - Consiglio dei sindaci |
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Art. 17 - Presidente1. Il presidente è il legale rappresentante della comunità; presiede il consiglio dei sindaci e l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo. Il presidente può delegare specifiche funzi |
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Art. 17-bis - Comitato esecutivo1. Il comitato esecutivo, se è istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 2, è composto dal preside |
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Art. 17-bis 1 - Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo1. L'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo svolge le funzioni di pianificazione urbanistica e di programmazione economica assegnate alla comunità dalla normativa vigente. 2. L'assemblea, inoltre, esprime par |
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Art. 17-ter - Decadenza del presidente e del comitato esecutivo |
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Art. 17-ter 1 - Ulteriori disposizioni |
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Capo V-bis - Disposizioni per l'elezione del presidente e del consiglio di comunità |
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Art. 17-quater - Indizione delle elezioni |
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Art. 17-quinquies - Presentazione delle candidature alla carica di presidente e delle liste di candidati consiglieri |
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Art. 17-decies - Processo partecipativo1. Ai fini di questa legge per processo partecipativo s'intende un percorso di discussione organizzata avviato con riferimento all'adozione di un atto di natura amminist |
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Art. 17-undecies - Diritti di partecipazione |
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Art. 17-duodecies - Autorità per la partecipazione locale |
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Art. 17-ter decies - Compiti dell'autorità |
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Art. 17-quater decies - Forme della partecipazione |
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Art. 17-quindecies - Esiti ed effetti dei processi partecipativi |
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Art. 17-quindecies 1 - Promozione della cultura della partecipazione1. Per promu |
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Art. 17-sedecies - Altre disposizioni |
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Art. 18 - Organizzazione, personale e contabilità delle comunità1. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro di settore, la disciplina dell'organizzazione e del personale della comunità è dettata da regolamenti, nel rispetto dello statuto della comunità e del |
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Art. 19 - Disposizioni speciali per le popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra1. Nel territorio coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich, dove è insediata la popolazione di lingua ladina, è costituito il Comun general de Fascia secondo le disposizioni previste da questa legge per le comunità, ad eccezione di quanto disposto da quest'articolo. 2. Il territorio indicato nel comma 1 non è modificabile. 3. Lo statuto del Comun general de Fascia è deliberato da tutti i comuni indicati nel comma 1 ed è approvato, senza modificazioni, con legge provinciale. 4. Lo statuto del Comun general de Fascia: a) individua gli organi e ne disciplina le attribuzioni, nonché le modalità di formazione o elezione e di funzionamento, comprese le modalità di formazione dei provvedimenti, assicurando comunque la partecipazione dei comuni all'attività di governo. L'elezione diretta di uno o più organi eventualmente prevista dallo statuto deve garantire il voto personale, uguale, libero e segreto, disponendo misure per conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi; N73 b) disciplina i rapporti tra il Comun general de Fascia, i comuni indicati nel comma 1 e l'Istituto culturale ladino; c) individua le funzioni, i compiti e le attività che i comuni indicati nel comma 1 attribuiscono al Comun general de Fascia; d) disciplina le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai provvedimenti amministrati |
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Capo VI - Disciplina della finanza locale |
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Art. 22 - Disposizioni generali in materia di autonomia finanziaria dei comuni e delle comunità1. L'autonomia finanziaria dei comuni è garantita, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto speciale, dai tributi propri, dalle addizionali a essi spettanti, dai proventi delle tariffe e dall |
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Art. 24 - Finanziamento delle spese di parte corrente e istituzione del fondo di solidarietà comunale1. Al finanziamento delle spese di parte corrente provvedono i comuni con le entrate proprie e con quelle derivanti dagli strumenti di perequazione previsti da quest'articolo. |
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Art. 24-bis - Fondi per il finanziamento delle spese d'investimento1. La Provincia istituisce un fondo destinato alle comunità per il concorso al finanziamento delle spese d'investimento di comuni e comunità considerate rilevanti dalla programmazione provinciale e dalla programmazione socio-economica dello sviluppo delle comunità. I criteri di ripartizione delle risorse da trasferire alle singole comunità sono definiti d'intesa con il Consiglio dell |
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Art. 24-ter - Finanziamento di progetti sperimentali per lo sviluppo delle zone montane1. Per favorire la coesione territoriale la Giunta provinciale può realizzare e può promuovere la realizzazione da parte di enti locali o |
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Art. 24-quater - Fondo per lo sviluppo e per la coesione territoriale1. È istituito il fondo per lo sviluppo e per la coesione territoriale, destinato alla r |
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Art. 24-quinquies - Progetto sperimentale per la rivitalizzazione delle aree geografiche a rischio di abbandono1. Al fine di favorire la coesione territoriale e contribuire al consolidamento dei valori comunitari, la Provincia approva un progetto sperimentale per la rivitalizzazione dei centri abitati che sono a rischio di abbandono per ragioni demografiche, sociali ed economiche. Il progetto persegue, in particolare, l'incremento della popolazione di questi centri abitati, attraverso il recupero e la riqualificazione a fini abitativi del patrimonio edilizio esistente. 2. Il progetto sperimentale prevede un sostegno finanziario per il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle relative pertinenze, situati ne |
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Art. 25 - Ricorso all'indebitamento1. I limiti per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti e organismi strumentali, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, nonché le modalità per l'accesso di tali soggetti ai diversi strumenti finanziari d'indebitamento sono definiti dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. 2. Per il ricorso all'indebitamento e per le operazioni di valorizzazione patrimoniale da parte dei soggetti indicati nel comma 1, si applica, in quanto compatibile, la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7. Il ricorso all'indebitamento è consentito esclusivamente per finanziare le tipologie d'investimento previste dai regolamenti di cui all'articolo 26. 3. I soggetti indicati nel comma |
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Art. 25-bis - Disposizioni in materia di erogazione dei finanziamenti1. Nell'ambito dell'esercizio della competenza provinciale in materia di finanza locale, ai fini del contenimento dell'indebitamento degli enti locali, dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dalla Provincia ai comuni, e per promuovere la razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007 i trasferimenti per attività d'investimento previsti a qualunque titolo dalla normativa vigente in favore degli enti locali e che siano espressamente individuati dall'intesa di cui al comma 2 sono erogati per conto della Provincia da Cassa del Trentino s.p.a. 2. Le modalità di attuazione di quest'articolo sono definite dalla Provincia |
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Art. 25-ter - Estinzione anticipata delle operazioni di indebitamento da parte degli enti locali |
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Art. 26 - Regolamenti di esecuzione1. Con regolamenti di esecuzione approvati, anche in tempi diversi, previa intesa con il Consiglio d |
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Art. 27 - Intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali1. L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da trasferire ai comuni e alle comunità ai sensi dell'articolo 22 per l'esercizio delle funzioni di loro competenza è definito mediante intesa con il Consiglio delle autonomie locali. L'intesa, di norma, ha durata pluriennale, coincidente con il periodo di validità del bilancio pluriennale della Provincia. |
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Capo VII - Disciplina dell'organizzazione del sistema pubblico della Provincia |
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Sezione I - Organizzazione e articolazione del sistema pubblico della Provincia |
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Art. 28 - Organizzazione del sistema pubblico della Provincia |
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Art. 29 - Direzione generale della Provincia, dipartimenti e avvocatura della Provincia |
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Art. 30 - Servizi e uffici |
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Art. 31 - Uffici di gabinetto1. Sono istituiti gli uffici di gabinetto per il supporto delle attività proprie del Presidente e degli assessori. 2. L'incarico di responsabile dell'ufficio di gabinetto è attribuito con deliberazione della Giunta provinciale a personale interno o esterno alla Provincia. 3. Qualora i resp |
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Art. 32 - Agenzie1. Per lo svolgimento di attività di servizio pubblico oppure di supporto tecnico o scientifico che necessitano di un elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile e in relazione alla valutazione dei vantaggi organizzativi ed economici la Provincia si avvale delle agenzie individuate dall'allegato A, quali organi alle dirette dipendenze della Provincia. L'istituzione di nuove agenzie è disposta con legge provinciale, che ne stabilisce le finalità, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può essere disposta la trasformazione, la soppressione o l'accorpamento delle agenzie, eventualmente attribuendo le relative competenze ad altre strutture, agenzie o a enti pubblici strumentali e ridefinendo il livello della relativa dirigenza; in caso di attribuzione delle competenze a strutture provinciali, la Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. L'Agenzia del lavoro resta disciplinata dalla relativa legge istitutiva. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente resta disciplinata dalla sua legge istitutiva e dalle altre leggi provinciali che le attribuiscono competenze, fatta eccezione per la disciplina delle funzioni di amministrazione attiva. N91 2. L'ordinamento delle agenzie provinciali è disciplinato da questa legge, o dalle relative leggi istitutive, e da atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale. N92 3. Le attività e i compiti di ciascuna agenzia sono previsti dai relativi atti organizzativi, ferma, in ogni caso, la riserva della capacità processuale in capo alla Provincia. Nel caso di modifica o di integrazione dei compiti l'atto organizzativo può modificare la denominazione dell'agenzia. N93 4. Gli atti organizzativi disciplinano in particolare, per ciascuna agenzia: N94 |
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Art. 33 - Enti strumentali1. Nel rispetto del diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 per l'esercizio di funzioni e, per l'organizzazione e per la gestione di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali, salvo che ricorra alla concessione di servizi a soggetti terzi da individuare a mezzo di gara, la Provincia si avvale sulla base di contratto di servizio che precisa, in particolare, le funzioni, i servizi, le attività e i compiti affidati, dei seguenti soggetti esterni, indicati dall'allegato A di questa legge: a) enti pubblici; b) fondazioni o associazioni; c) società di capitali. N106 2. L'ordinamento degli enti di cui al comma 1, lettera a), è disciplinato, in quanto compatibili, dalle disposizioni previste per le agenzie dall'articolo 32, commi da 4 a 9, e da regolamenti, atti organizzativi o disposizioni statutarie approvati dalla Giunta provinciale; a tali enti sono comunque riconosciute personalità giuridica e autonomia organizzativa. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, che individuano anche le disposizioni incompatibili con il nuovo ordinamento degli enti abrogate dalla medesima data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge. N204 2-bis. Le procedure per l'assunzione di personale per i soggetti esterni alla Provincia di cui al comma 1, lettere b) e c), sono rese pubbliche sui siti internet dei relativi soggetti con un periodo di preavviso non inferiore a venti giorni. N107 2-ter. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), per l'acquisizione di forniture e servizi le associazioni e le fondazioni previste dal comma 1, lettera b), e le società previste dal comma 1, lettera c), controllate dalla Provincia, applicano la disciplina vigente in materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Provincia. N108 2-quater. Ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, per il perse |
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Art. 33-ter - Informazioni sul sistema pubblico provinciale1. Entro il mese di maggio di ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competent |
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Sezione II - Costituzione di organismi |
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Art. 34 - Art. 35-quinquies Omissis
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Sezione III - Disposizioni finali e transitorie e abrogazioni |
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Art. 36 Omissis
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Art. 37 - Modificazioni dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., sono aggiunti i seguenti: "5-te |
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Art. 39 - Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE)1. Per lo svolgimento di attività e di compiti di amministrazione attiva, consultiva e di controllo relativi all'utilizzo delle acque pubbliche nelle varie forme d'uso e in materia di energia, è istituita l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE). N126 |
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Art. 39-bis - Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti1. Per favorire l'economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali degli enti appartenenti al sistema pubblico provinciale e dei soggetti previsti dal comma 3 è istituita l'agenzia provinciale per gli appalti e i contratti. Resta ferma la possibilità per l'agenzia di svolgere specifici compiti e attività di carattere operativo, mediante appalto di servizi. N144 1-bis. L'agenzia, nello svolgimento delle attività e dei compiti individuati nell'atto organizzativo, opera come: a) centrale di committenza per l'espletamento, anche con modalità telematiche, di procedure concorrenziali per l'acquisizione di lavori pubblici, servizi e forniture; b) centrale di acquisto per l'acquisizione di servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e sogg |
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Art. 39-ter - Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)1. Per rendere più efficace l'attività di concessione ed erogazione di aiuti, contributi e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore degli imprenditori e degli altri soggetti operanti in tutti i settori ec |
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Art. 39-quater - Agenzia per la depurazione1. Anche per realizzare le migliori condizioni per l'effettivo trasferimento alle comunità delle funzioni in materia di servizio idrico integrato da gestire nell'ambito unico provinciale previsto dall'articolo 13, comma 7-bis, è istituita l'agenzia provinciale per il servizio idrico, per l'espletamento dei compiti e delle attività relativi a |
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Art. 39-quinquies - Art. 39-sexies 1 Omissis
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Art. 39-septies - Misure per il coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale |
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Art. 39-octies - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili1. Per garantire il carattere intersettoriale e rendere più efficaci le politiche provinciali per la promozione della famiglia e della natalità, sostenere lo sviluppo del benessere della comunità e in particolare dei giovani anche per il tramite d |
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Art. 39-novies - Agenzia provinciale per le opere pubbliche |
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Art. 40 - Abrogazioni1. Sono abrogati gli articoli 3 e 6 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 62 e i commi 1 e 2 dell'articolo |
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Capo VIII - Disposizioni transitorie, finali e finanziarie e abrogazioni |
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Art. 42 - Soppressione e liquidazione dei comprensori e abrogazioni01. A seguito della costituzione di tutti gli organi della comunità il Presidente della Provincia, con decreto, dispone che dalla data stabilita dal decreto medesimo tali organi sostituiscano i corrispondenti organi comprensoriali, previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento), nell'esercizio delle loro competenze. A decorrere da questa data gli organi comprensoriali decadono. La sostituzione ha effetto fino alla soppressione del comprensorio ai sensi del comma 1, soppressione che deve comunque intervenire non oltre il tempo necessario per l'adozione da parte dell'assemblea degli atti fondamentali della comunità. Questo comma si applica solo quando l'ambito territoriale della comunità coincide con quello del comprensorio in via di soppressione. N184 02. Ad avvenuta costituzione, con l'insediamento di tutti i suoi organi, della prima comunità rientrante nell'ambito del territorio del comprensorio della Valle dell'Adige la Giunta provinciale nomina un commissario per il comprensorio. Gli organi del comprensorio decadono a decorrere dalla data della nomina del commissario, che svolge tutte le funzioni in precedenza attribuite ad essi. N184 03. Se i comprensori Alta Valsugana e della Vallagarina sono soppressi prima della costituzione della Comunità Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, le funzioni e i servizi svolti attualmente dai comprensori sono svolte dalle comunità costituite in favore del Comune di Folgaria e, rispettivamente, dei Comuni di Luserna e di Lavarone. I rapporti tra i comuni e le comunità sono regolati mediante convenzione. Ai fabbisogni organizzativi, strumentali e finanziari della comunità costituita nel territorio "Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna", fino al trasferimento delle funzioni, provvedono i comuni del territorio sulla base di convenzione con la stessa. N185 04. Con decreto del Presidente della Provincia sono individuati gli atti fondamentali che le comunità devo |
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Art. 43 Omissis
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Art. 44 - Cessazione di efficacia1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge cessano di avere efficacia nel territor |
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Art. 45 - Disposizioni finali1. Nell'ipotesi in cui i comuni di un medesimo territorio siano costituiti o si costituiscano in unione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, all'unione si applicano, per qu |
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Allegato A - Agenzie ed enti strumentali della Provincia (articoli 32 e 33) |
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Tabella B - Compiti e attività da gestire in forma associata ai sensi dell'articolo 9-bis |
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Tabella C - Numero dei componenti dei consigli comunali appartenenti al corpo per l'elezione degli organi delle comunità (articolo 17-sexies, comma 2)
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