Articolo aggiunto dall’art. 18, comma 1, della L.P. 13/11/2014, n. 12 e, successivamente, abrogato dall’art. 12, comma 1, della L.P. 06/07/2022, n. 7, così recitava:

“Art. 17-quater - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del consiglio e del presidente sono indette dal Presidente della Provincia con proprio decreto entro quindici giorni dallo svolgimento del turno generale delle elezioni dei comuni. Il decreto stabilisce anche le date di svolgimento delle fasi elettorali previste dagli articoli 17-quinquies, 17-sexies e 17-septies.”

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